Legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 - TESTO VIGENTE dal 01/02/2026

Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo.
Art. 6

( ABROGATO )

Note:
1 La disposizione del presente articolo si applica a decorrere dal 15 ottobre 2010, come previsto dall'art. 21, c. 2 della presente legge.
2 La disposizione del presente articolo si applica a decorrere dall'1 luglio 2011, come previsto dall'art. 21, c. 2, L.R. 14/2010, modificato dall'art. 2, c. 53, L.R. 22/2010.
3 Parole sostituite al comma 3 da art. 2, comma 115, lettera l), L. R. 11/2011
4 La disposizione di cui al presente articolo si applica dall'1 novembre 2011, come disposto dall'art. 21, c. 2, L.R. 14/2010, modificato dall'art. 2, c. 115, lettera kk), L. R. 11/2011.
5 Articolo abrogato da art. 19, comma 1, lettera a), L. R. 1/2026