Legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 - TESTO VIGENTE dal 01/02/2026

Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Articolo 6 bis aggiunto da art. 2, comma 115, lettera m), L. R. 11/2011
2 Articolo 7 bis aggiunto da art. 2, comma 115, lettera q), L. R. 11/2011
3 Articolo 8 bis aggiunto da art. 2, comma 115, lettera x), L. R. 11/2011
4 Articolo 15 bis aggiunto da art. 2, comma 115, lettera ii), L. R. 11/2011
5 Parole soppresse all' Allegato B da art. 2, comma 115, lettera mm), L. R. 11/2011
6 Capo II bis aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
7 Articolo 10 bis aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
8 Articolo 10 ter aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
9 Articolo 10 quater aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
10 Articolo 10 quinquies aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
11 Allegato A abrogato da art. 14, comma 2, L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2024, a seguito delle modifiche apportate alla L.R. 14/2010.
12 Allegato B abrogato da art. 14, comma 2, L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2024, a seguito delle modifiche apportate alla L.R. 14/2010.
13 Non si procede all'abrogazione degli allegati, a seguito dell'abrogazione dell'art. 14, c. 2, L.R. 20/2022, a opera dell'art. 4, c. 2, lett. b), L.R. 15/2023.
14 Articolo 1 bis aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 1/2026
15 Articolo 3 bis aggiunto da art. 4, comma 1, L. R. 1/2026
16 Articolo 3 ter aggiunto da art. 5, comma 1, L. R. 1/2026
17 Articolo 5 bis aggiunto da art. 6, comma 1, L. R. 1/2026
18 Articolo 18 bis aggiunto da art. 17, comma 1, L. R. 1/2026
19 Allegato A abrogato da art. 19, comma 1, lettera a), L. R. 1/2026
20 Allegato B abrogato da art. 19, comma 1, lettera a), L. R. 1/2026
CAPO I
 PRINCIPI GENERALI
Art. 2
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) beneficiari:
1) le persone fisiche residenti nella regione intestatarie, anche temporaneamente ai sensi dell’articolo 94, comma 4 bis, della legge 25 novembre 2024, n. 177 (Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), cointestatarie, titolari di diritto di usufrutto o di contratti di noleggio a lungo termine o locatarie in locazione finanziaria o leasing dei mezzi autorizzati a beneficiare della contribuzione per l'acquisto dei carburanti per autotrazione, intendendo con tale termine i carburanti utilizzati per rifornire veicoli e motoveicoli;
2)   ( ABROGATO )
b) mezzi: gli autoveicoli e i motoveicoli iscritti nei pubblici registri automobilistici della Regione, compresi i mezzi oggetto o di noleggio a lungo termine o di locazione finanziaria o leasing, purché appartenenti ai beneficiari di cui alla lettera a);
c) identificativo digitale: codice a barre bidimensionale denominato QR Code;
d) abilitazione: l'attivazione dell'identificativo digitale di cui all'articolo 10 bis, comma 1, lettera c bis), per l'ottenimento dei benefici di cui alla presente legge;
e) variazione dell'abilitazione: ogni modifica dei dati memorizzati sull'identificativo digitale;
f)   ( ABROGATA )
f bis) gestore: impresa di gestione di un impianto di distribuzione di carburanti per autotrazione, stradale o autostradale.
Note:
1 Parole sostituite alla lettera c) del comma 1 da art. 2, comma 115, lettera a), L. R. 11/2011
2 Numero 2) della lettera a) del comma 1 abrogato da art. 5, comma 20, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
3 Parole aggiunte al numero 1) della lettera a) del comma 1 da art. 1, comma 1, lettera a), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
4 Parole aggiunte alla lettera b) del comma 1 da art. 1, comma 1, lettera b), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
5 Parole soppresse alla lettera d) del comma 1 da art. 1, comma 1, lettera c), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
6 Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 14, comma 2, lettera a), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2024.
7 Lettera f) del comma 1 abrogata da art. 14, comma 2, lettera a), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2024.
8 Non si procede all'abrogazione delle lettere c) e f) del comma 1 del presente articolo, a seguito dell'abrogazione dell'art. 14, c. 2, L.R. 20/2022, a opera dell'art. 4, c. 2, lett. b), L.R. 15/2023.
9 Parole aggiunte al numero 1) della lettera a) del comma 1 da art. 2, comma 1, lettera a), L. R. 1/2026
10 Lettera c) del comma 1 sostituita da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 1/2026
11 Lettera d) del comma 1 sostituita da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 1/2026
12 Lettera e) del comma 1 sostituita da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 1/2026
13 Lettera f) del comma 1 abrogata da art. 2, comma 1, lettera c), L. R. 1/2026
14 Lettera f bis) del comma 1 aggiunta da art. 2, comma 1, lettera d), L. R. 1/2026
15 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 18, L. R. 1/2026
CAPO II
 INCENTIVI SUGLI ACQUISTI DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE
Art. 3
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi sugli acquisti di carburanti per autotrazione effettuati dai soggetti beneficiari cumulativamente sui singoli rifornimenti di carburante, sulla base della quantità acquistata.
3. La misura dei contributi per l'acquisto di benzina e gasolio di cui al comma 2 è aumentata rispettivamente di 7 centesimi al litro e 4 centesimi al litro per i beneficiari residenti nei comuni montani o parzialmente montani individuati come svantaggiati o parzialmente svantaggiati dalla direttiva 273/1975/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975 , relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE (Italia), e nei comuni individuati dalla decisione della Commissione europea C(2009) 1902 del 13 marzo 2009 che approva il DOCUP Obiettivo 2 2000-2006 e dalla deliberazione della Giunta regionale 24 aprile 2009, n. 883, di presa d'atto di tale decisone, nonché nei Comuni individuati dalla decisione della Commissione europea C (2007) 5618 def. cor. che approva la "Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013" per l'Italia in base agli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE) serie C, n. 54, del 4 marzo 2006.
6. Il contributo non è concesso per il singolo rifornimento di carburante quando l'entità complessiva del beneficio risulta inferiore a 1 euro.
7. I contributi di cui al presente articolo sono aumentati di un incentivo di 5 centesimi al litro qualora l'autoveicolo interessato dal rifornimento sia dotato di almeno un motore a emissioni zero in abbinamento o coordinamento a quello a propulsione a benzina o gasolio.
Note:
1 La disposizione del presente articolo si applica a decorrere dal 15 ottobre 2010, come previsto dall'art. 21, c. 2 della presente legge.
2 Comma 9 bis aggiunto da art. 30, comma 1, L. R. 17/2010
3 La disposizione del presente articolo si applica a decorrere dall'1 luglio 2011, come previsto dall'art. 21, c. 2, L.R. 14/2010, modificato dall'art. 2, c. 53, L.R. 22/2010.
4 Parole sostituite al comma 2 da art. 2, comma 115, lettera b), L. R. 11/2011
5 Parole sostituite al comma 3 da art. 2, comma 115, lettera c), L. R. 11/2011
6 Comma 4 sostituito da art. 2, comma 115, lettera d), L. R. 11/2011
7 Parole soppresse al comma 5 da art. 2, comma 115, lettera e), L. R. 11/2011
8 Comma 5 bis aggiunto da art. 2, comma 115, lettera f), L. R. 11/2011
9 La disposizione di cui al presente articolo si applica dall'1 novembre 2011, come disposto dall'art. 21, c. 2, L.R. 14/2010, modificato dall'art. 2, c. 115, lettera kk), L. R. 11/2011.
10 Parole soppresse al comma 3 da art. 5, comma 21, lettera a), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
11 Parole aggiunte al comma 3 da art. 5, comma 21, lettera b), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
12 Parole sostituite al comma 4 da art. 5, comma 21, lettera c), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
13 Comma 4 bis aggiunto da art. 5, comma 21, lettera d), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
14 Parole sostituite al comma 8 da art. 4, comma 14, lettera a), L. R. 15/2014
15 Parole sostituite al comma 9 da art. 4, comma 14, lettera b), L. R. 15/2014
16 Parole aggiunte al comma 4 da art. 3, comma 56, L. R. 20/2015
17 Parole sostituite al comma 8 da art. 4, comma 3, lettera a), L. R. 44/2017 , con effetto dall'1/1/2018.
18 Parole sostituite al comma 9 da art. 4, comma 3, lettera b), L. R. 44/2017 , con effetto dall'1/1/2018.
19 Parole sostituite al comma 8 da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
20 Parole sostituite al comma 9 da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
21 Parole sostituite al comma 8 da art. 4, comma 3, lettera a), L. R. 22/2020
22 Parole sostituite al comma 9 da art. 4, comma 3, lettera b), L. R. 22/2020
23 Integrata la disciplina del comma 3 da art. 157, comma 1, L. R. 6/2021
24 Parole soppresse al comma 4 da art. 86, comma 1, L. R. 8/2022
25 Comma 4 ter aggiunto da art. 2, comma 1, lettera a), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
26 Comma 4 bis abrogato da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
27 Comma 8 abrogato da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
28 Comma 9 abrogato da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
29 Parole soppresse al comma 5 da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 1/2026
30 Comma 5 bis abrogato da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 1/2026
Art. 4

( ABROGATO )

Note:
1 La disposizione del presente articolo si applica a decorrere dal 15 ottobre 2010, come previsto dall'art. 21, c. 2 della presente legge.
2 La disposizione del presente articolo si applica a decorrere dall'1 luglio 2011, come previsto dall'art. 21, c. 2, L.R. 14/2010, modificato dall'art. 2, c. 53, L.R. 22/2010.
3 Comma 2 abrogato da art. 2, comma 115, lettera g), L. R. 11/2011
4 Comma 5 abrogato da art. 2, comma 115, lettera h), L. R. 11/2011
5 Parole soppresse al comma 6 da art. 2, comma 115, lettera i), L. R. 11/2011
6 La disposizione di cui al presente articolo si applica dall'1 novembre 2011, come disposto dall'art. 21, c. 2, L.R. 14/2010, modificato dall'art. 2, c. 115, lettera kk), L. R. 11/2011.
7 Parole soppresse al comma 1 da art. 5, comma 22, lettera a), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
8 Comma 4 abrogato da art. 5, comma 22, lettera b), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
9 Parole soppresse alla lettera a) del comma 6 da art. 5, comma 22, lettera c), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
10 Parole soppresse alla lettera b) del comma 6 da art. 5, comma 22, lettera d), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
11 Parole soppresse alla lettera a) del comma 6 da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
12 Lettera b) del comma 6 abrogata da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
13 Articolo abrogato da art. 19, comma 1, lettera a), L. R. 1/2026
Art. 5

( ABROGATO )

Note:
1 La disposizione del presente articolo si applica a decorrere dal 15 ottobre 2010, come previsto dall'art. 21, c. 2 della presente legge.
2 La disposizione del presente articolo si applica a decorrere dall'1 luglio 2011, come previsto dall'art. 21, c. 2, L.R. 14/2010, modificato dall'art. 2, c. 53, L.R. 22/2010.
3 Parole sostituite al comma 5 da art. 2, comma 115, lettera j), L. R. 11/2011
4 Parole sostituite al comma 10 da art. 2, comma 115, lettera k), L. R. 11/2011
5 La disposizione di cui al presente articolo si applica dall'1 novembre 2011, come disposto dall'art. 21, c. 2, L.R. 14/2010, modificato dall'art. 2, c. 115, lettera kk), L. R. 11/2011.
6 Articolo abrogato da art. 14, comma 2, lettera b), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2024.
7 Non si procede all'abrogazione del presente articolo, a seguito dell'abrogazione dell'art. 14, c. 2, L.R. 20/2022, a opera dell'art. 4, c. 2, lett. b), L.R. 15/2023.
8 Articolo abrogato da art. 19, comma 1, lettera a), L. R. 1/2026
Art. 6

( ABROGATO )

Note:
1 La disposizione del presente articolo si applica a decorrere dal 15 ottobre 2010, come previsto dall'art. 21, c. 2 della presente legge.
2 La disposizione del presente articolo si applica a decorrere dall'1 luglio 2011, come previsto dall'art. 21, c. 2, L.R. 14/2010, modificato dall'art. 2, c. 53, L.R. 22/2010.
3 Parole sostituite al comma 3 da art. 2, comma 115, lettera l), L. R. 11/2011
4 La disposizione di cui al presente articolo si applica dall'1 novembre 2011, come disposto dall'art. 21, c. 2, L.R. 14/2010, modificato dall'art. 2, c. 115, lettera kk), L. R. 11/2011.
5 Articolo abrogato da art. 19, comma 1, lettera a), L. R. 1/2026
Art. 6 bis
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 2, comma 115, lettera m), L. R. 11/2011
2 Comma 2 bis aggiunto da art. 1, comma 3, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
3 Comma 2 ter aggiunto da art. 1, comma 3, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
4 Parole aggiunte al comma 1 da art. 7, comma 1, lettera a), L. R. 1/2026
5 Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 1, lettera a), L. R. 1/2026
6 Parole sostituite al comma 2 da art. 7, comma 1, lettera b), L. R. 1/2026
7 Parole sostituite al comma 2 bis da art. 7, comma 1, lettera c), L. R. 1/2026
Art. 7
Note:
1 La disposizione del presente articolo si applica a decorrere dal 15 ottobre 2010, come previsto dall'art. 21, c. 2 della presente legge.
2 La disposizione del presente articolo si applica a decorrere dall'1 luglio 2011, come previsto dall'art. 21, c. 2, L.R. 14/2010, modificato dall'art. 2, c. 53, L.R. 22/2010.
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 115, lettera n), L. R. 11/2011
4 Parole sostituite al comma 2 da art. 2, comma 115, lettera o), L. R. 11/2011
5 Comma 3 abrogato da art. 2, comma 115, lettera p), L. R. 11/2011
6 La disposizione di cui al presente articolo si applica dall'1 novembre 2011, come disposto dall'art. 21, c. 2, L.R. 14/2010, modificato dall'art. 2, c. 115, lettera kk), L. R. 11/2011.
7 Parole sostituite al comma 1 da art. 1, comma 2, L. R. 1/2026
8 Comma 2 abrogato da art. 19, comma 1, lettera a), L. R. 1/2026
Art. 7 bis

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo aggiunto da art. 2, comma 115, lettera q), L. R. 11/2011
2 Articolo sostituito da art. 5, comma 23, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
3 Articolo abrogato da art. 14, comma 2, lettera c), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2024.
4 Non si procede all'abrogazione del presente articolo, a seguito dell'abrogazione dell'art. 14, c. 2, L.R. 20/2022, a opera dell'art. 4, c. 2, lett. b), L.R. 15/2023.
5 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 18, L. R. 1/2026
6 Articolo abrogato da art. 19, comma 1, lettera a), L. R. 1/2026
Art. 8

( ABROGATO )

Note:
1 La disposizione del presente articolo si applica a decorrere dal 15 ottobre 2010, come previsto dall'art. 21, c. 2 della presente legge.
2 La disposizione del presente articolo si applica a decorrere dall'1 luglio 2011, come previsto dall'art. 21, c. 2, L.R. 14/2010, modificato dall'art. 2, c. 53, L.R. 22/2010.
3 Parole sostituite al comma 2 da art. 2, comma 115, lettera r), L. R. 11/2011
4 Parole aggiunte al comma 5 da art. 2, comma 115, lettera s), L. R. 11/2011
5 Comma 5 bis aggiunto da art. 2, comma 115, lettera t), L. R. 11/2011
6 Parole soppresse al comma 6 da art. 2, comma 115, lettera u), L. R. 11/2011
7 Parole aggiunte al comma 7 da art. 2, comma 115, lettera v), L. R. 11/2011
8 Comma 9 abrogato da art. 2, comma 115, lettera w), L. R. 11/2011
9 La disposizione di cui al presente articolo si applica dall'1 novembre 2011, come disposto dall'art. 21, c. 2, L.R. 14/2010, modificato dall'art. 2, c. 115, lettera kk), L. R. 11/2011.
10 Parole sostituite al comma 5 da art. 4, comma 14, lettera c), L. R. 15/2014
11 Parole aggiunte alla lettera b) del comma 1 da art. 4, comma 10, lettera a), numero 1), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
12 Parole aggiunte alla lettera c) del comma 1 da art. 4, comma 10, lettera a), numero 2), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
13 Comma 3 abrogato da art. 4, comma 10, lettera a), numero 3), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
14 Comma 4 abrogato da art. 4, comma 10, lettera a), numero 3), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
15 Comma 7 abrogato da art. 4, comma 10, lettera a), numero 3), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
16 Lettera b) del comma 1 sostituita da art. 4, comma 1, lettera a), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
17 Parole sostituite alla lettera d) del comma 1 da art. 4, comma 1, lettera b), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
18 Comma 2 abrogato da art. 14, comma 2, lettera d), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2024.
19 Comma 6 abrogato da art. 14, comma 2, lettera d), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2024.
20 Non si procede all'abrogazione dei commi 2 e 6 del presente articolo, a seguito dell'abrogazione dell'art. 14, c. 2, L.R. 20/2022, a opera dell'art. 4, c. 2, lett. b), L.R. 15/2023.
21 Articolo abrogato da art. 19, comma 1, lettera a), L. R. 1/2026
Art. 8 bis

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo aggiunto da art. 2, comma 115, lettera x), L. R. 11/2011
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 5, comma 1, lettera a), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
3 Parole sostituite al comma 3 da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
4 Lettera a) del comma 1 sostituita da art. 4, comma 56, L. R. 7/2024
5 Articolo abrogato da art. 19, comma 1, lettera a), L. R. 1/2026
Art. 9

( ABROGATO )

Note:
1 La disposizione del presente articolo si applica a decorrere dal 15 ottobre 2010, come previsto dall'art. 21, c. 2 della presente legge.
2 La disposizione del presente articolo si applica a decorrere dall'1 luglio 2011, come previsto dall'art. 21, c. 2, L.R. 14/2010, modificato dall'art. 2, c. 53, L.R. 22/2010.
3 Parole aggiunte al comma 3 da art. 2, comma 115, lettera y), L. R. 11/2011
4 La disposizione di cui al presente articolo si applica dall'1 novembre 2011, come disposto dall'art. 21, c. 2, L.R. 14/2010, modificato dall'art. 2, c. 115, lettera kk), L. R. 11/2011.
5 Articolo abrogato da art. 14, comma 2, lettera e), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2024.
6 Non si procede all'abrogazione del presente articolo, a seguito dell'abrogazione dell'art. 14, c. 2, L.R. 20/2022, a opera dell'art. 4, c. 2, lett. b), L.R. 15/2023.
7 Articolo abrogato da art. 19, comma 1, lettera a), L. R. 1/2026
Art. 10
2. I rimborsi sono effettuati sulla base dei dati memorizzati nella banca dati informatica, fermi restando i casi di sospensione del rimborso o di recupero dei contributi fruiti indebitamente.
Note:
1 La disposizione del presente articolo si applica a decorrere dal 15 ottobre 2010, come previsto dall'art. 21, c. 2 della presente legge.
2 La disposizione del presente articolo si applica a decorrere dall'1 luglio 2011, come previsto dall'art. 21, c. 2, L.R. 14/2010, modificato dall'art. 2, c. 53, L.R. 22/2010.
3 Comma 3 bis aggiunto da art. 2, comma 115, lettera z), L. R. 11/2011
4 La disposizione di cui al presente articolo si applica dall'1 novembre 2011, come disposto dall'art. 21, c. 2, L.R. 14/2010, modificato dall'art. 2, c. 115, lettera kk), L. R. 11/2011.
5 Comma 3 ter aggiunto da art. 2, comma 112, L. R. 14/2012
6 Comma 3 bis sostituito da art. 54, comma 3, L. R. 19/2012
7 Parole sostituite alla lettera b) del comma 3 bis da art. 2, comma 75, L. R. 23/2013 , con effetto dall'1/1/2014.
8 Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 18, lettera a), L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
9 Comma 2 bis aggiunto da art. 7, comma 18, lettera b), L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
10 Comma 2 ter aggiunto da art. 7, comma 18, lettera b), L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
11 Comma 3 abrogato da art. 7, comma 18, lettera c), L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
12 Comma 3 bis abrogato da art. 7, comma 18, lettera c), L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
13 Comma 3 ter abrogato da art. 7, comma 18, lettera c), L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
14 Comma 4 abrogato da art. 7, comma 18, lettera c), L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
15 Comma 5 abrogato da art. 7, comma 18, lettera c), L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
16 Comma 6 abrogato da art. 7, comma 18, lettera c), L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
17 Parole sostituite al comma 1 da art. 4, comma 10, lettera b), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
18 Parole aggiunte al comma 2 bis da art. 1, comma 1, lettera a), L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
19 Comma 2 ter sostituito da art. 1, comma 1, lettera b), L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
20 Parole sostituite al comma 1 da art. 1, comma 2, L. R. 1/2026
21 Comma 2 bis sostituito da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 1/2026
22 Comma 2 ter sostituito da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 1/2026
23 Comma 2 quater aggiunto da art. 8, comma 1, lettera b), L. R. 1/2026
24 Comma 7 abrogato da art. 8, comma 1, lettera c), L. R. 1/2026
25 Comma 8 abrogato da art. 8, comma 1, lettera c), L. R. 1/2026
CAPO II BIS
 ACCESSO DIGITALE ALLE MISURE DI SOSTEGNO
Art. 10 bis
1. Ai fini del presente capo si intende per:
a) APP cittadino: applicazione installabile sui dispositivi mobili utilizzati dai beneficiari, che consente di effettuare il rifornimento a prezzo ridotto tramite un identificativo digitale, nonché di visualizzare gli ultimi rifornimenti effettuati a prezzo ridotto;
b) APP presidiante: applicazione installabile sui dispositivi mobili utilizzati dai gestori ai fini dell'erogazione delle misure di sostegno, che consente di impostare e di acquisire i prezzi di vendita dei carburanti, di eseguire e registrare tramite la lettura dell'identificativo digitale i rifornimenti di carburante a prezzo ridotto, nonché di visualizzare i rendiconti delle operazioni eseguite;
c bis) sistema informatico carburanti agevolati: sistema formato dalla base dati e dai componenti software che permettono l'attuazione delle misure di sostegno previste dalla presente legge e l'acquisizione e archiviazione dei dati;
c ter) portale regionale delle domande online: applicazione web per la presentazione di una nuova domanda di contributo ove sono inseriti i dati anagrafici del richiedente, la targa e i dati relativi alla titolarità del mezzo, i dati tecnici relativi al mezzo, nonché ogni variazione dei predetti dati.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
2 Numero 5) della lettera c) del comma 1 sostituito da art. 9, comma 1, lettera a), L. R. 1/2026
3 Lettera c bis) del comma 1 aggiunta da art. 9, comma 1, lettera b), L. R. 1/2026
4 Lettera c ter) del comma 1 aggiunta da art. 9, comma 1, lettera b), L. R. 1/2026
Art. 10 quater
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
2 Lettera a) del comma 1 sostituita da art. 11, comma 1, lettera a), L. R. 1/2026
3 Lettera b bis) del comma 1 aggiunta da art. 11, comma 1, lettera b), L. R. 1/2026
4 Numero 4) della lettera c) del comma 1 abrogato da art. 11, comma 1, lettera c), L. R. 1/2026
5 Parole soppresse al numero 3) della lettera d) del comma 1 da art. 11, comma 1, lettera d), L. R. 1/2026
6 Lettera d bis) del comma 1 aggiunta da art. 11, comma 1, lettera e), L. R. 1/2026
7 Comma 1 bis aggiunto da art. 11, comma 1, lettera f), L. R. 1/2026
8 Comma 2 abrogato da art. 11, comma 1, lettera g), L. R. 1/2026
CAPO III
 VIGILANZA E SANZIONI AMMINISTRATIVE
Art. 12
1. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni della presente legge è punita con le sanzioni amministrative di seguito determinate.
2. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 50 euro a 200 euro colui che effettua rifornimento beneficiando di un contributo superiore a quello spettante.
4. Non si applicano le sanzioni di cui al presente articolo e non si dà luogo a recuperi nei casi di variazioni di cui all'articolo 3 bis, commi 1 e 2, avvenute nei tre giorni antecedenti il rifornimento.
Note:
1 Comma 1 abrogato da art. 2, comma 115, lettera aa), L. R. 11/2011
2 Parole sostituite al comma 5 da art. 2, comma 115, lettera bb), L. R. 11/2011
3 Rubrica dell'articolo modificata da art. 5, comma 24, lettera a), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
4 Comma 4 abrogato da art. 5, comma 24, lettera b), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
5 Parole soppresse al comma 7 da art. 5, comma 24, lettera c), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
6 Rubrica dell'articolo modificata da art. 9, comma 1, lettera a), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
7 Parole aggiunte alla lettera b) del comma 2 da art. 9, comma 1, lettera b), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
8 Parole aggiunte al comma 3 da art. 9, comma 1, lettera c), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
9 Articolo sostituito da art. 14, comma 1, L. R. 1/2026
10 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 18, L. R. 1/2026
Art. 13
1. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni della presente legge è punita con le sanzioni amministrative di seguito determinate.
2. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 2.000 euro il gestore che utilizza indebitamente l'identificativo digitale altrui, al fine di erogare carburante su mezzo diverso da quello risultante dall'identificativo. Il gestore incorso in tale violazione è soggetto altresì alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione sulla APP presidiante dell'abilitazione all'erogazione di contributi correlati alla vendita di carburanti per autotrazione fino a un massimo di novanta giorni.
4. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 200 euro il gestore che effettua il rifornimento su mezzo diverso da quello risultante dall'identificativo digitale in violazione dell'obbligo di verifica previsto dall'articolo 10 quater, comma 1, lettera d), numero 2).
5. La violazione degli obblighi di comunicazione alle strutture regionali di cui all'articolo 6 bis, commi 1, 2 e 2 bis, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 100 euro a 200 euro.
6. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 80 euro a 200 euro il gestore che non trasmette i dati ai sensi e nei termini di cui all'articolo 10 quater, comma 1, lettera d bis). La sanzione non viene applicata qualora la mancata memorizzazione o il mancato invio dei dati all'elaboratore derivino da guasti o malfunzionamenti degli strumenti digitali previamente segnalati a INSIEL SpA.
7. Il gestore che richiede rimborsi relativi a contributi non praticati effettivamente è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da dieci a venti volte il rimborso indebitamente richiesto.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 115, lettera cc), L. R. 11/2011
2 Parole sostituite al comma 4 da art. 2, comma 115, lettera dd), L. R. 11/2011
3 Comma 4 bis aggiunto da art. 2, comma 115, lettera ee), L. R. 11/2011
4 Parole sostituite al comma 10 da art. 2, comma 115, lettera ff), L. R. 11/2011
5 Parole soppresse al comma 4 da art. 5, comma 25, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
6 Comma 3 bis aggiunto da art. 10, comma 1, lettera a), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
7 Comma 7 abrogato da art. 10, comma 1, lettera b), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
8 Comma 10 sostituito da art. 10, comma 1, lettera c), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
9 Comma 3 abrogato da art. 14, comma 2, lettera f), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2024.
10 Comma 5 abrogato da art. 14, comma 2, lettera f), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2024.
11 Comma 6 abrogato da art. 14, comma 2, lettera f), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2024.
12 Non si procede all'abrogazione dei commi 3, 5 e 6 del presente articolo, a seguito dell'abrogazione dell'art. 14, c. 2, L.R. 20/2022, a opera dell'art. 4, c. 2, lett. b), L.R. 15/2023.
13 Articolo sostituito da art. 15, comma 1, L. R. 1/2026
14 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 18, L. R. 1/2026
Art. 14
1. La struttura regionale competente provvede all'irrogazione delle sanzioni e ai recuperi delle somme indebitamente percepite di cui alla presente legge.
2. La Regione promuove la gestione coordinata dei procedimenti sanzionatori mediante accordi con le autorità e gli enti interessati.
5. Le somme relative all'erogazione dei contributi non praticati effettivamente di cui all'articolo 13, comma 7, e per le quali è stato disposto il rimborso da parte dell'Amministrazione regionale, vengono recuperate, maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale a decorrere dalla data del rimborso non dovuto, mediante compensazione sui successivi rimborsi, qualora possibile.
Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 11, comma 1, L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
2 Comma 2 abrogato da art. 14, comma 2, lettera g), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2024.
3 Non si procede all'abrogazione del comma 2 del presente articolo, a seguito dell'abrogazione dell'art. 14, c. 2, L.R. 20/2022, a opera dell'art. 4, c. 2, lett. b), L.R. 15/2023.
4 Articolo sostituito da art. 16, comma 1, L. R. 1/2026
5 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 18, L. R. 1/2026
CAPO IV
 INCENTIVI ALL'ACQUISTO DI VEICOLI ECOLOGICI E SOSTEGNO ALLA RICERCA
Art. 15

( ABROGATO )

Note:
1 La disposizione del presente articolo si applica successivamente all'entrata in vigore del regolamento previsto dal presente articolo ed è applicata sugli acquisti effettuati successivamente all'entrata in vigore della presente legge, ai sensi di quanto disposto dall'art. 21, c. 3 della presente legge.
2 Il Regolamento di cui al presente articolo è stato emanato con DPReg. 22/6/2011, n. 0142/Pres. (B.U.R. 6/7/2011, n. 27) ed entra in vigore al 7/7/2011.
3 Parole sostituite al comma 2 da art. 2, comma 115, lettera gg), L. R. 11/2011
4 Parole soppresse al comma 3 da art. 2, comma 115, lettera hh), L. R. 11/2011
5 Articolo abrogato da art. 14, comma 1, lettera b), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
Art. 15 bis

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo aggiunto da art. 2, comma 115, lettera ii), L. R. 11/2011
2 Articolo abrogato da art. 14, comma 1, lettera b), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
Art. 16
1. L'Amministrazione regionale promuove la realizzazione di progetti di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, innovazione e trasferimento tecnologico finalizzati allo sviluppo di sistemi per la mobilità individuale che non utilizzino carburanti destinati alla combustione e non producano emissioni di gas combusti polveri, allo sviluppo di sistemi con caratteristiche equivalenti aventi la funzione di ridurne consumi ed emissioni, mediante la concessione, ai soggetti di cui al comma 2, di contributi fino a copertura del 70 per cento della spesa ammissibile.
2. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 1 le Università regionali e gli organismi di ricerca aventi sede o unità locale nella regione Friuli Venezia Giulia.
3. I progetti vengono realizzati in collaborazione con imprese. Possono collaborare anche enti pubblici territoriali e altri soggetti diversi dai beneficiari di cui al comma 2.
4. Con regolamento regionale sono definiti, da parte della Direzione istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione, i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1.
5. Ai fini della rendicontazione relativa ai contributi di cui al comma 1, ai soggetti di cui ai commi 2 e 3 si applicano le disposizioni regionali vigenti in materia di rendicontazione di incentivi a soggetti pubblici.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 2, comma 65, L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
CAPO V
 INCENTIVI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI DISTRIBUTORI DI CARBURANTE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE PER AUTOTRAZIONE
Art. 17
 (Incentivi per la realizzazione di una rete di distributori di carburante a basso impatto ambientale per autotrazione)
1. La Regione, allo scopo di ridurre l'inquinamento atmosferico prodotto dalla circolazione dei veicoli a motore, favorisce la realizzazione nel territorio regionale di una rete di distributori di carburante a basso impatto ambientale per autotrazione da parte di piccole e medie imprese commerciali operanti nel settore della distribuzione dei carburanti.
2. I contributi sono erogati per la realizzazione di tali impianti di distribuzione realizzati su aree di proprietà del soggetto beneficiario.
3. Gli incentivi sono concessi in forma di contributo a fondo perduto, nella misura non superiore al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, al netto di IVA, alle imprese di distribuzione di carburanti per autotrazione, nel rispetto della disciplina del regime di aiuti "de minimis" con priorità alla realizzazione di impianti in zone prive di servizio e in altre aree territorialmente svantaggiate, ai sensi di quanto stabilito all'articolo 3, comma 3, e in relazione ai criteri di sviluppo e ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti previsti dalla normativa regionale. Gli incentivi previsti dal presente comma sono cumulabili con altri benefici aventi finalità analoghe, sino alla concorrenza della spesa ammissibile.
4. Sono ammessi alle agevolazioni esclusivamente i macchinari e le attrezzature che costituiscono le parti tecnologiche indispensabili per l'erogazione di carburante a basso impatto ambientale e per la sicurezza del relativo impianto, nonché le relative spese accessorie, di installazione e di eventuale allacciamento alla conduttura di adduzione e dell'unità di decompressione.
5. La Giunta regionale, con apposito regolamento, stabilisce, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato, le tipologie di servizio, le condizioni, i criteri, le modalità per l'accesso ai contributi di cui al presente articolo.
6. La copertura finanziaria sarà assicurata attraverso apposita norma da inserire nella legge finanziaria regionale relativa all'anno 2011.
Note:
1 Comma 3 bis aggiunto da art. 31, comma 1, L. R. 17/2010
CAPO VI
 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 19
 (Norme finanziarie)
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 7, comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 11.3.1.1189 e al capitolo 156 e all'unità di bilancio 11.3.2.1189 e al capitolo 180 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
2. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 7, comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di 75.000 euro, suddivisa in ragione di 25.000 euro, per ciascuno degli anni dal 2010 al 2012, a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1033 e del capitolo 897 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con la denominazione "Oneri derivanti dalle convenzioni con le Camere di commercio e le altre Amministrazioni pubbliche ai fini della gestione e implementazione della banca dati informatica in materia di carburanti per autotrazione".
3. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 10, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 82.950.000 euro, suddivisa in ragione di 11 milioni di euro per l'anno 2010 e di 35.975.000 euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012, a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1027 e del capitolo 1920 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con la denominazione "Rimborso ai gestori degli impianti dei contributi sull'acquisto di carburante erogati in via anticipata ai cittadini beneficiari".
4. Le entrate derivanti dall'irrogazione delle sanzioni previste dalla presente legge e di competenza regionale sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.121 e sul capitolo 1962 di nuova istituzione "per memoria" nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con la denominazione "Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla legge regionale in materia di contribuzione all'acquisto dei carburanti nel territorio regionale".
5. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 15, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 1.900.000 euro suddivisa in ragione di 400.000 euro per l'anno 2010 e di 750.000 euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012, a carico dell'unità di bilancio 1.5.2.1033 e del capitolo 1396 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con la denominazione "Contributi per l'acquisto di autovetture con motore a emissioni zero, ancorché combinato con motore termico ".
6. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 16 è autorizzata la spesa complessiva di 2.500.000 euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per l'anno 2010 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012, a carico dell'unità di bilancio 1.6.2.1036 e del capitolo 1397 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con la denominazione "Contributi per il sostegno alla ricerca e allo sviluppo di sistemi di propulsione per la mobilità individuale a emissioni zero o ibrida".
7. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 16, relativamente ai soggetti previsti dal comma 5, lettera a), fanno carico all'unità di bilancio 1.6.2.1036 e al capitolo 8020 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
8. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 16, relativamente ai soggetti previsti dal comma 5, lettera b), fanno carico all'unità di bilancio 1.6.2.1036 e al capitolo 8657 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
9. Gli oneri previsti dal disposto di cui all'articolo 17 fanno carico all'unità di bilancio 1.5.2.1033 e al capitolo 1398 di nuova istituzione "per memoria" a decorrere dall'anno 2011 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con la denominazione "Contributi per la realizzazione di una rete di distributori di carburante a basso impatto ambientale per autotrazione".
10. All'onere complessivo di 87.425.000 euro, suddiviso in ragione di 11.925.000 euro per l'anno 2010 e di 37.750.000 euro per gli anni 2011 e 2012, derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte dai commi 2, 3, 5 e 6, si provvede, mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 1.5.1.1027 e dal capitolo 920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
Art. 20

( ABROGATO )

Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 115, lettera jj), L. R. 11/2011
2 Articolo abrogato da art. 14, comma 2, lettera h), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2024.
3 Non si procede all'abrogazione del presente articolo, a seguito dell'abrogazione dell'art. 14, c. 2, L.R. 20/2022, a opera dell'art. 4, c. 2, lett. b), L.R. 15/2023.
4 Articolo abrogato da art. 19, comma 1, lettera a), L. R. 1/2026
Art. 21
 (Entrata in vigore e disposizioni transitorie)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 15 sono applicate successivamente all'entrata in vigore del regolamento previsto nello stesso articolo e sono applicate sugli acquisti effettuati successivamente all'entrata in vigore della presente legge.
4. I procedimenti di competenza dell'Amministrazione regionale continuano a svolgersi in applicazione della normativa previgente.
Note:
1 Parole sostituite al comma 2 da art. 2, comma 53, L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
2 Comma 2 sostituito da art. 2, comma 115, lettera kk), L. R. 11/2011
3 Comma 4 bis aggiunto da art. 2, comma 115, lettera ll), L. R. 11/2011
4 Comma 4 ter aggiunto da art. 2, comma 115, lettera ll), L. R. 11/2011