Art. 15
( ABROGATO )
Note:
1 La disposizione del presente articolo si applica successivamente all'entrata in vigore del regolamento previsto dal presente articolo ed è applicata sugli acquisti effettuati successivamente all'entrata in vigore della presente legge, ai sensi di quanto disposto dall'art. 21, c. 3 della presente legge.
2 Il Regolamento di cui al presente articolo è stato emanato con DPReg. 22/6/2011, n. 0142/Pres. (B.U.R. 6/7/2011, n. 27) ed entra in vigore al 7/7/2011.
3 Parole sostituite al comma 2 da art. 2, comma 115, lettera gg), L. R. 11/2011
4 Parole soppresse al comma 3 da art. 2, comma 115, lettera hh), L. R. 11/2011
5 Articolo abrogato da art. 14, comma 1, lettera b), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.