Legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 - TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo.
Art. 11
 (Vigilanza)
2. Le Camere di commercio esercitano la vigilanza in relazione alle funzioni a esse delegate, con i poteri sanzionatori di loro competenza.
4. L'Amministrazione regionale esercita la vigilanza mediante verifiche, audizioni e ispezioni, qualora siano riscontrate delle anomalie dal monitoraggio dei consumi o su segnalazione delle Amministrazioni comunali, delle Camere di commercio e dell'Amministrazione finanziaria, con i poteri sanzionatori di propria competenza.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
2 Parole aggiunte al comma 3 da art. 8, comma 1, lettera b), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
3 Comma 4 bis aggiunto da art. 66, comma 1, L. R. 3/2024