Art. 4
(Contributi all'attività di bed and breakfast)
2. Con regolamento regionale, da emanarsi entro centoventi giorni dall'approvazione della presente legge, sono determinati i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui all'
articolo 82 bis della legge regionale 2/2002, come inserito dal comma 1.
4. La Regione sostiene, altresì, l'attività dei bed and breakfast prevedendo azioni specifiche nei programmi regionali di sviluppo delle aree rurali cofinanziati dai fondi strutturali comunitari.
Note:
1 Comma 1 abrogato da art. 105, comma 1, lettera q), L. R. 21/2016