﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 16 luglio 2010

      , n. 12 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2026</p><p style="text-align: justify;"><strong>Assestamento del bilancio 2010 e del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 9 </span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Finalità 8 - protezione sociale) </span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>L'Amministrazione regionale, fatto salvo quanto previsto al comma 2, è autorizzata a delegare all'Azienda Ospedaliero-Universitaria "S. Maria della Misericordia" di Udine - Dipartimento Servizi Condivisi: <p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>le attività per l'individuazione, con gara a evidenza pubblica ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici, del soggetto al quale affidare la gestione di un servizio di accoglienza telefonica per l'informazione e l'orientamento sui servizi sociali, sociosanitari e sanitari e di collaborazione con l'Amministrazione regionale all'attuazione di piani di prevenzione, sorveglianza e risposta predisposti dalla Regione verso gli effetti sulla salute di particolari eventi climatici, ambientali o epidemici;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>la sottoscrizione e la gestione del rapporto contrattuale con il soggetto di cui alla lettera a). </p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>L'Amministrazione regionale, per il tramite della Direzione centrale competente, mantiene esclusivamente le funzioni di pianificazione e vigilanza relativamente al servizio di cui al comma 1. </p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 1 fanno carico all'unità di bilancio 8.6.1.1149 e al capitolo 5793 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010. </p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4. </span>Al comma 82 dell'articolo 3 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), le parole &lt;&lt; in via sperimentale, per un triennio,&gt;&gt; sono soppresse. </p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5. </span>L'articolo 4 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), è sostituito dal seguente:  <p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">&lt;&lt;Art. 4 </span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Destinatari del sistema integrato) </span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>Hanno diritto ad accedere agli interventi e ai servizi del sistema integrato le persone residenti in regione di seguito indicate: <p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>i cittadini italiani;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>i cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri), a eccezione dei casi previsti dall'articolo 19, comma 3, del medesimo decreto legislativo;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">c) </span>gli stranieri individuati ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">d) </span>i titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta). </p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>Ai profughi, agli stranieri e agli apolidi sono garantite le prestazioni previste dall'articolo 2, comma 1, della legge 328/2000. </p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>Hanno diritto ad accedere agli interventi e ai servizi del sistema integrato, anche se non in possesso del requisito della residenza, i minori stranieri nonché le donne straniere in stato di gravidanza e le donne nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono. </p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4. </span>Le persone comunque presenti sul territorio regionale possono accedere agli interventi e ai servizi del sistema integrato allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi della regione o dello Stato di appartenenza. </p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5. </span>L'assistenza alle persone per le quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali rimane di competenza del Comune nel quale esse hanno la residenza prima del ricovero. </p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6. </span>Per gli interventi e i servizi di cui al presente articolo spetta il diritto di rivalsa nei confronti del Comune di residenza.&gt;&gt;.</p></p></p><p style="text-align: justify;"><strong>6. </strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(4)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7. </span>Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 9, comma 8, della legge regionale 24/2009, come modificato dal comma 6, sono accertate e riscosse nell'unità di bilancio 3.2.121 e nel capitolo 1103 di nuova istituzione " per memoria" nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con la denominazione " Proventi derivanti dalle sanzioni in materia di rette di accoglienza in strutture residenziali per anziani". </p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8. </span>Al comma 41 dell'articolo 4 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007 e del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), le parole &lt;&lt; nell'anno 2009&gt;&gt; sono sostituite dalle seguenti: &lt;&lt; nell'anno 2010&gt;&gt;. </p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">9. </span>Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 4, comma 41, della legge regionale 22/2007, come modificato dal comma 8, fanno carico all'unità di bilancio 8.4.2.1144 e al capitolo 3232 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010. </p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">10. </span>Dopo il comma 3 dell'articolo 15 bis della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), sono aggiunti i seguenti:  <p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">&lt;&lt;3 bis. </span>A costituire il Fondo di cui al comma 1 concorrono stanziamenti in conto capitale e in annualità costanti (limiti d'impegno) di durata quinquennale e decennale. Gli stanziamenti in annualità costanti di durata quinquennale sono previsti esclusivamente per contributi destinati al sostegno di spese per l'acquisto di arredi e attrezzature. </p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3 ter. </span>Al fine di non compromettere la continuità del funzionamento dei servizi socioeducativi, a valere sullo stanziamento in conto capitale del Fondo di cui al comma 1, è autorizzato in via generale, all'apertura dell'esercizio finanziario, il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili per un importo non superiore al 10 per cento del totale dei mezzi disponibili. Con il regolamento di cui al comma 3 sono disciplinate le modalità di utilizzo di tale importo.&gt;&gt;.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">11. </span>Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 3 bis dell'articolo 15 bis della legge regionale 20/2005, come aggiunto dal comma 10, fanno carico all'unità di bilancio 8.2.2.1141 e al capitolo 5368 di nuova istituzione " per memoria" nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con la denominazione " Fondo per le spese d'investimento pluriennali destinato alla realizzazione di un'adeguata rete di servizi per la prima infanzia", il cui stanziamento viene determinato annualmente con legge finanziaria. </p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">12. </span>Al comma 2 dell'articolo 36 della legge regionale 24 maggio 2010, n. 7 (Modifiche alle leggi regionali 20/2005 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia) e 11/2006 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), disciplina della funzione di garante dell'infanzia e dell'adolescenza, integrazione e modifica alla legge regionale 15/1984 (Contributi per agevolare il funzionamento delle scuole materne non statali) e altre disposizioni in materia di politiche sociali e per l'accesso a interventi agevolativi), le parole &lt;&lt; capitolo 4540 che viene istituito all'articolo 47, comma 2, nello&gt;&gt; sono sostituite dalle seguenti: &lt;&lt; capitolo 4545 dello&gt;&gt;. </p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">13. </span>Al comma 2 dell'articolo 34 e al comma 2 dell'articolo 40 della legge regionale 7/2010, le parole &lt;&lt; che viene istituito all'articolo 47, comma 2, nello stato di previsione&gt;&gt; sono sostituite dalle seguenti: &lt;&lt; dello stato di previsione&gt;&gt;. </p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">14. </span>Il comma 2 dell'articolo 47 della legge regionale 7/2010 è sostituito dal seguente:  <p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">&lt;&lt;2. </span>Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 26 bis della legge regionale 11/2006, come inserito dal comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 8.2.1.1140 e al capitolo 4540 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.&gt;&gt;.</p></p><p style="text-align: justify;"><strong>15. </strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>16. </strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(2)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>17. </strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(3)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">18. </span>Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella I. </p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Comma 15 abrogato da art. 26, comma 1, L. R. 31/2015 , a decorrere dall'1/1/2016, a seguito dell'abrogazione dei commi 23 e 23 bis, dell'art. 9, L.R. 9/2008.</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Comma 16 abrogato da art. 26, comma 1, L. R. 31/2015 , a decorrere dall'1/1/2016, a seguito dell'abrogazione del c. 23 bis, dell'art. 9, L.R. 9/2008.</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Comma 17 abrogato da art. 26, comma 1, L. R. 31/2015 , a decorrere dall'1/1/2016, a seguito dell'abrogazione del c. 23 bis, dell'art. 9, L.R. 9/2008.</p><p style="text-align: justify;"><strong>4 
    </strong> Comma 6 abrogato da art. 8, comma 5, L. R. 21/2022 , con effetto dall'1/1/2023, a seguito dell'abrogazione dell'art. 9, c. 8, L.R. 24/2009.</p></p></body></html>