Legge regionale 16 luglio 2010, n. 12 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Assestamento del bilancio 2010 e del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007.
Art. 9
 (Finalità 8 - protezione sociale)
2. L'Amministrazione regionale, per il tramite della Direzione centrale competente, mantiene esclusivamente le funzioni di pianificazione e vigilanza relativamente al servizio di cui al comma 1.
3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 1 fanno carico all'unità di bilancio 8.6.1.1149 e al capitolo 5793 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
5.
L'articolo 4 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), è sostituito dal seguente:
<<Art. 4
 (Destinatari del sistema integrato)
1. Hanno diritto ad accedere agli interventi e ai servizi del sistema integrato le persone residenti in regione di seguito indicate:
a) i cittadini italiani;
b) i cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri), a eccezione dei casi previsti dall'articolo 19, comma 3, del medesimo decreto legislativo;
c) gli stranieri individuati ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
d) i titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta).
3. Hanno diritto ad accedere agli interventi e ai servizi del sistema integrato, anche se non in possesso del requisito della residenza, i minori stranieri nonché le donne straniere in stato di gravidanza e le donne nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono.
4. Le persone comunque presenti sul territorio regionale possono accedere agli interventi e ai servizi del sistema integrato allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi della regione o dello Stato di appartenenza.
5. L'assistenza alle persone per le quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali rimane di competenza del Comune nel quale esse hanno la residenza prima del ricovero.
6. Per gli interventi e i servizi di cui al presente articolo spetta il diritto di rivalsa nei confronti del Comune di residenza.>>.

9. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 4, comma 41, della legge regionale 22/2007, come modificato dal comma 8, fanno carico all'unità di bilancio 8.4.2.1144 e al capitolo 3232 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
12.
Al comma 2 dell'articolo 36 della legge regionale 24 maggio 2010, n. 7 (Modifiche alle leggi regionali 20/2005 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia) e 11/2006 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), disciplina della funzione di garante dell'infanzia e dell'adolescenza, integrazione e modifica alla legge regionale 15/1984 (Contributi per agevolare il funzionamento delle scuole materne non statali) e altre disposizioni in materia di politiche sociali e per l'accesso a interventi agevolativi), le parole << capitolo 4540 che viene istituito all'articolo 47, comma 2, nello>> sono sostituite dalle seguenti: << capitolo 4545 dello>>.

14.
Il comma 2 dell'articolo 47 della legge regionale 7/2010 è sostituito dal seguente:
<<2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 26 bis della legge regionale 11/2006, come inserito dal comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 8.2.1.1140 e al capitolo 4540 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.>>.

18. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella I.
Note:
1 Comma 15 abrogato da art. 26, comma 1, L. R. 31/2015 , a decorrere dall'1/1/2016, a seguito dell'abrogazione dei commi 23 e 23 bis, dell'art. 9, L.R. 9/2008.
2 Comma 16 abrogato da art. 26, comma 1, L. R. 31/2015 , a decorrere dall'1/1/2016, a seguito dell'abrogazione del c. 23 bis, dell'art. 9, L.R. 9/2008.
3 Comma 17 abrogato da art. 26, comma 1, L. R. 31/2015 , a decorrere dall'1/1/2016, a seguito dell'abrogazione del c. 23 bis, dell'art. 9, L.R. 9/2008.
4 Comma 6 abrogato da art. 8, comma 5, L. R. 21/2022 , con effetto dall'1/1/2023, a seguito dell'abrogazione dell'art. 9, c. 8, L.R. 24/2009.