Legge regionale 16 luglio 2010, n. 12 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Assestamento del bilancio 2010 e del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007.
Art. 4
 (Finalità 3 - gestione del territorio)
1.
Dopo il comma 10 dell'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010) sono inseriti i seguenti:
<<10 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA, un finanziamento pari a 500.000 euro, a fronte degli oneri sostenuti per le attività di monitoraggio e studio destinate all'attuazione della Parte III del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e di supporto alla formazione del Piano regionale di tutela delle acque, come previste dal "Programma delle attività di supporto tecnico scientifico alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici per la predisposizione e l'approvazione del Piano regionale di tutela delle acque della Regione Friuli Venezia Giulia previsto per il mese di luglio 2012-Prima fase (2009-2010). Piano economico di utilizzo del finanziamento regionale specifico di 500.000 euro", adottato con deliberazione n. 49 del 16 marzo 2009 del Commissario straordinario di ARPA.
10 ter. La concessione e l'erogazione del finanziamento di cui al comma 10 bis sono disposte, previa presentazione da parte di ARPA, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 16 luglio 2010, n. 12 (Assestamento del bilancio 2010 e del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), del rendiconto dettagliato delle attività svolte ai sensi del comma 10 bis e dei relativi costi sostenuti.>>.

2. Gli oneri pari a 500.000 euro per l'anno 2010 di cui all'articolo 3, comma 10 bis, della legge regionale 24/2009, come inserito dal comma 1, fanno carico per 367.500 euro all'unità di bilancio 3.2.1.1058 e al capitolo 5362 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, e per 132.500 euro all'unità di bilancio 3.2.1.1049 e al capitolo 1120 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
6. Gli oneri derivanti dall'articolo 5, comma 5, della legge regionale 17/2008, come sostituito dal comma 3, fanno carico all'unità di bilancio 3.2.2.1058, con riferimento al capitolo 9119 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
7. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri derivanti dalla corresponsione dell'incentivo di cui all'articolo 11, comma 3, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), connesso alla predisposizione del Piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti).
8. Per le finalità previste dal disposto di cui al comma 7 è autorizzata la spesa di 106.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 3.3.1.1061 e del capitolo 2623 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con la denominazione <<Oneri derivanti dall'assegnazione degli incentivi connessi alla predisposizione del Piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti>>.
11. Per le finalità previste dal comma 9 è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 3.4.2.1064 e del capitolo 1402 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 con la denominazione <<Contributo straordinario alle Province per la realizzazione di interventi in materia di risparmio energetico>>.
13. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 12 continuano a far carico all'unità di bilancio 3.5.2.1065 e al capitolo 3410 dello stato di previsione del bilancio pluriennale per gli anni 2010- 2012 e del bilancio per l'anno 2010.
15. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 4, comma 15 bis, della legge regionale 24/2009, come inserito dal comma 14, continuano a far carico all'unità di bilancio 3.10.2.2005 e ai capitoli 9868 e 9870 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
16.
Dopo la lettera i) del comma 33 dell'articolo 3 della legge regionale 24/2009 sono aggiunte le seguenti:
<<i bis) articolo 4, commi 91, 92, 93 e 94, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), come modificato dall'articolo 6, commi 77, 78 e 79, della legge regionale 2/2006, e integrato dall'articolo 4, commi 9 e 10, della legge regionale 9/2008;
i ter) legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico);
i quater) articolo 51 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).>>.

21.
Dopo il primo comma dell'articolo 17 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 (Nuove procedure per il recupero statico e funzionale degli edifici colpiti dagli eventi tellurici - Ulteriori norme integrative della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17), come da ultimo modificato dall'articolo 1, allegato A, numero 215, della legge regionale 11/2010, è inserito il seguente:
<<1 bis. Le Commissioni consultive costituite in seno ai Consigli comunali prima dell'entrata in vigore della legge regionale 23 giugno 2010, n. 11 (Semplificazione del sistema normativo. Abrogazione di disposizioni legislative), sono soppresse. Ogni riferimento alle Commissioni medesime contenuto nelle leggi regionali di intervento nelle zone del Friuli colpite dagli eventi sismici del 1976 è parimenti soppresso.>>.

22. Le richieste di proroga del termine di presentazione dei progetti esecutivi ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30 (Modalità e procedure di intervento per il recupero strutturale e l'adeguamento antisismico degli immobili danneggiati dagli eventi sismici del 1976 in attuazione dell'articolo 3 della legge 1 dicembre 1986, n. 879), e successive modifiche, presentate dai soggetti beneficiari inseriti nella graduatoria unica regionale del 2009, sono fatte salve a tutti gli effetti anche se pervenute ai Comuni entro trenta giorni successivi alla scadenza originariamente prevista.
25. Il Comune di Vivaro è autorizzato a utilizzare le economie relative alla speciale sovvenzione concessa ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 34 (Modifiche, integrazioni e rifinanziamento di leggi regionali di intervento nel settore delle opere pubbliche e del restauro edilizio), dalla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici con i decreti n. 2936/2007 e n. 302/2008 per la sostituzione dei serramenti esterni di edifici scolastici di proprietà comunale e di quelli del palazzo municipale, nonché per la sostituzione della caldaia del palazzo municipale.
26. La domanda di conferma della speciale sovvenzione di cui al comma 25, corredata di una relazione illustrativa dell'intervento e del relativo preventivo di spesa, è presentata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di conferma della speciale sovvenzione sono fissati i termini di esecuzione dei lavori e le modalità di rendicontazione della spesa.
27. Per i progetti depositati ai sensi e per gli effetti degli articoli 65 e 93 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), a decorrere dall'1 luglio 2009 e sino alla data di entrata in vigore della presente legge, è consentita l'applicazione della procedura prevista per la zona sismica 4, come individuata con deliberazione della Giunta regionale n. 2325 dell'1 agosto 2003 (Recepimento dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica), al paragrafo 2.7 del decreto ministeriale 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni).
28.
Al fine di fronteggiare la straordinaria situazione di grave crisi congiunturale sono disposte misure straordinarie di accelerazione dei lavori pubblici in riferimento ai lavori che non presentano interesse transfrontaliero, nel rispetto degli articoli 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. A tale fine dopo l'articolo 1 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), è inserito il seguente:
<<Art. 1 bis
 (Interventi straordinari e urgenti a tutela dell'occupazione nel comparto edile e per l'accelerazione delle procedure di affidamento degli appalti pubblici di lavori)
1. Al fine di fronteggiare la straordinaria situazione di grave crisi congiunturale, fino al 31 dicembre 2011, i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro al netto di IVA non presentano interesse transfrontaliero.
2. I lavori di valore pari o inferiore all'importo di cui al comma 1 sono affidati, a cura del responsabile unico del procedimento, mediante ricerca di mercato volta a individuare gli operatori economici in possesso dei necessari requisiti di qualificazione. L'invito diretto è rivolto ad almeno quindici soggetti ove esistano in tale numero soggetti idonei secondo criteri di rotazione. ll termine di ricezione delle offerte non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio della lettera di invito.
3. I lavori di cui al comma 2 sono affidati preferibilmente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. I lavori di cui al comma 2 possono essere affidati con il criterio del prezzo più basso ove ritenuto motivatamente più adeguato dalla stazione appaltante rispetto al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Qualora si applichi il criterio del prezzo più basso si darà corso, in ogni caso, all'applicazione del sistema di esclusione automatica delle offerte anomale.
4. Gli affidamenti di cui al comma 2 vanno pubblicati all'Albo della stazione appaltante e comunicati all'Osservatorio Regionale.
5. Fino al 31 dicembre 2011 i servizi di ingegneria e di architettura di importo pari o inferiore a 50.000 euro al netto di IVA sono affidati dalla stazione appaltante sulla base di una procedura selettiva mediante curricula tra tre soggetti individuati dal responsabile unico del procedimento secondo criteri di professionalità, rotazione e imparzialità.
6. Fino al 31 dicembre 2011 i lavori in economia a cottimo sono ammessi fino all'importo di 500.000 euro.>>.

29. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella D.
Note:
1 Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 114 dd. 4/4/2011 (pubblicata in G.U. 1a Serie speciale n. 16 dd. 13/4/2011), l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 bis della L.R. 11/2009, come aggiunto dal presente comma.
2 Parole sostituite al comma 10 da art. 5, comma 5, L. R. 3/2012
3 Comma 19 abrogato da art. 16, comma 2, L. R. 13/2014 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 16, comma 4, L.R. 23/2007.
4 Comma 18 abrogato da art. 6, comma 16, L. R. 20/2015 , a seguito dell'abrogazione del comma 27 dell'art. 6, L.R. 24/2009.