Legge regionale 16 luglio 2010, n. 12 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Assestamento del bilancio 2010 e del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007.
Art. 13
 (Finalità 12 - partite di giro e altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili)
2.
Al comma 3 bis dell'articolo 2 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23 (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, in materia di autonomie locali e di organizzazione dell'Amministrazione regionale), introdotto dall'articolo 44 della legge regionale 13/2009, dopo le parole << con fondi comunitari>> sono aggiunte le seguenti: << o con risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate>>.

4. Il capitolo di entrata 1082 viene spostato nell'unità di bilancio 2.1.15.
5. I capitoli 3510, 3511 e 3512 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale gli anni 2010- 2012 e del bilancio per l'anno 2010 vengono spostati nell'unità di bilancio 11.3.1.1180.
11. Il Fondo regionale per i servizi forestali, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 8, comma 51, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), è autorizzato a non riassorbire le quote eccedenti il tetto di spesa fissato per l'esercizio 2009, ai fini del concorso del Fondo stesso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica concordati con lo Stato in materia di patto di stabilità interno.
12. Le rimanenze di importi non superiori a 10 euro sui singoli ordini di accreditamento, sia in conto competenza che in conto residui, non utilizzate entro la chiusura dell'esercizio finanziario, sono eliminate e costituiscono economia di spesa.
15. L'anticipazione del trattamento di fine rapporto di cui al comma 14 è concessa per le finalità previste dall'articolo 16 bis della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54 (Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale).
16. Con regolamento regionale sono determinate le modalità di concessione dell'anticipazione di cui al comma 14.
18. Per la finalità di cui al comma 17 è autorizzata la spesa complessiva di 1.200.000 euro suddivisa in ragione di 600.000 euro per gli anni 2011 e 2012 a carico dell'unità di bilancio 12.2.4.3480 - partite di giro - e del capitolo 8802 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con la denominazione "Erogazione dell'anticipazione sul trattamento di fine rapporto al personale regionale assunto a tempo indeterminato dopo il 1° gennaio 2001".
19. Agli oneri previsti dal comma 18 si provvede con le entrate di pari importo per gli anni 2011 e 2012 previste sull'unità di bilancio 6.1.201 - partite di giro - e sul capitolo 4401 di nuova istituzione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con la denominazione "Rimborsi, ad avvenuta cessazione dal servizio ovvero al momento dell'iscrizione al Fondo di previdenza complementare, da parte dell'I.N.P.D.A.P. delle quote di anticipazione del T.F.R. liquidate al personale regionale assunto a tempo indeterminato dopo il 1° gennaio 2001".
20.
Al comma 6 dell'articolo 4 della legge regionale 22 agosto 1991, n. 34 (Primo provvedimento per l'attuazione della legge 9 gennaio 1991, n. 19 recante norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia) dopo le parole << Ad avvenuta realizzazione delle opere di cui al comma 1>> sono aggiunte le seguenti: << e a conclusione di ogni altro adempimento, anche di natura finanziaria, ad essa connesso>>.

21. Il Comune di Trieste è autorizzato a cedere a titolo gratuito a "La Fonte Comunità famiglia ONLUS" con sede in Trieste i beni o porzione dei beni ubicati nel comune di Trieste e facenti parte del compendio denominato "ex Campo Profughi di Prosecco", già di proprietà regionale e a suo tempo ceduti gratuitamente al Comune di Trieste ai sensi dell' articolo 5, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 (Disposizioni speciali in materia di finanza regionale), con decreto del Direttore regionale degli Affari finanziari e del patrimonio n. 416/FP del 7 aprile 1998 e verbale di consegna dell'8 ottobre 1998, a condizione che sul bene ceduto sia apposto il vincolo di destinazione a finalità di interesse pubblico.
22. Nel caso venga meno il soggetto non avente finalità di lucro di cui al comma 21 o nel caso venga meno la destinazione a finalità di interesse pubblico per la quale i beni di cui al comma 21 sono ceduti, lo stesso bene è retrocesso al patrimonio regionale senza alcun onere per l'Amministrazione stessa.
23. È fatto obbligo al Comune di Trieste di inserire espressamente il vincolo di destinazione a finalità di interesse pubblico di cui al comma 21 e la previsione di retrocessione di cui al comma 22 nell'atto di cessione, di curarne l'iscrizione presso i pubblici registri immobiliari e di trasmettere copia autenticata degli atti di cessione e delle avvenute annotazioni alla Direzione centrale patrimonio e servizi generali.
24. I beni iscritti al demanio stradale della Regione non più funzionali alle strade regionali sono trasferiti a titolo gratuito, previo parere della struttura regionale competente in materia di mobilità e infrastrutture di trasporto, al demanio stradale dei Comuni e delle Province, che si assumono tutti gli oneri derivanti dal trasferimento.
26 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire in proprietà al Comune di Cividale del Friuli a titolo gratuito i beni immobili, trasferiti all'Amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 1 aprile 2004, n. 111 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti), non direttamente funzionali alla gestione della Ferrovia Udine-Cividale da parte della società costituita ai sensi dell'articolo 5, comma 99, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), e inseriti nel patrimonio disponibile regionale. Gli stessi devono essere prioritariamente utilizzati dal Comune di Cividale del Friuli per finalità di pubblico interesse connesse allo sviluppo, all'adeguamento e al miglioramento dei servizi a supporto dell'infrastruttura ferroviaria e degli elementi di connessione alla stessa.
32. L'atto di concessione è adottato, previa deliberazione della Giunta regionale che stabilisce le modalità per il rilascio della concessione nonché i relativi termini, obblighi e condizioni.
33.
I commi 23, 24, 25, 26, 27 e 28 dell'articolo 2 della legge regionale 24/2009 (Legge finanziaria 2010), sono sostituiti dai seguenti:
<<23. A seguito dell'acquisizione della totalità del capitale sociale dell'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna - Agemont SpA, l'Amministrazione regionale è autorizzata a mantenere, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2325 e 2449 del codice civile, la titolarità dell'intero capitale sociale della medesima società, che assume la denominazione di Agenzia per lo sviluppo economico della montagna SpA ad unico socio o, in forma abbreviata, Agemont SpA ad unico socio.
24. Agemont SpA ad unico socio, con la precipua finalità di favorire lo sviluppo economico dei territori montani e nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), svolge nell'interesse dell'Amministrazione regionale, sulla base di una o più specifiche convenzioni attuative di altrettanti programmi di intervento, l'attività di assunzione di partecipazioni e di rilascio di garanzie a favore di banche o intermediari finanziari, quando tali attività siano funzionali alla promozione dell'insediamento, del mantenimento e del potenziamento di imprese aventi localizzazione nei territori montani, così come definiti dall'articolo 2 della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 4 (Norme per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio montano).
25. Agemont SpA ad unico socio, fermo il rispetto delle finalità di cui al comma 24 ed entro i limiti territoriali ivi indicati e delle disposizioni relative all'attività di intermediazione finanziaria, svolge altresì le attività strumentali di costruzione e gestione di immobili e impianti destinati ad attività imprenditoriali, di realizzazione e gestione di parchi scientifici e tecnologici, di formazione e addestramento, di animazione economica, di ricerca industriale e trasferimento tecnologico, di ricerca e assistenza all'innovazione, alla qualificazione e alla internazionalizzazione delle imprese insediate in territorio montano, di attivazione e sfruttamento di fonti di energia rinnovabili.
26. Agemont SpA ad unico socio può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che siano strumentali all'attuazione dell'oggetto sociale. Ad essa è inibito svolgere le attività e i servizi sopra descritti per finalità diverse o estranee rispetto a quelle indicate ai commi 24 e 25, ovvero al di fuori dell'ambito territoriale dell'iniziativa pubblica di promozione di cui al comma 24.
28. Il Consiglio di Amministrazione di Agemont SpA predispone per l'approvazione da parte del socio unico Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in assemblea straordinaria, un progetto di statuto che recepisca i contenuti delle precedenti disposizioni.>>.

34.
Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 24/2009, le parole <dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 (Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7)>> sono sostituite dalle parole << dell'articolo 9, comma 1, lettera c), della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale)>>.

35. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella M.
Note:
1 Comma 26 bis aggiunto da art. 14, comma 1, L. R. 17/2010
2 Comma 26 ter aggiunto da art. 14, comma 1, L. R. 17/2010
3 Comma 26 quater aggiunto da art. 14, comma 1, L. R. 17/2010
4 Comma 26 quinquies aggiunto da art. 14, comma 1, L. R. 17/2010
5 Comma 26 sexies aggiunto da art. 14, comma 1, L. R. 17/2010
6 Comma 26 septies aggiunto da art. 14, comma 1, L. R. 17/2010
7 Parole aggiunte al comma 21 da art. 15, comma 14, lettera a), L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
8 Parole soppresse al comma 21 da art. 15, comma 14, lettera b), L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
9 Comma 24 bis aggiunto da art. 13, comma 29, lettera a), L. R. 11/2011
10 Comma 25 sostituito da art. 13, comma 29, lettera b), L. R. 11/2011
11 Comma 26 sostituito da art. 13, comma 29, lettera c), L. R. 11/2011
12 Parole sostituite al comma 27 da art. 13, comma 43, lettera a), L. R. 11/2011
13 Parole soppresse al comma 28 da art. 13, comma 43, lettera b), L. R. 11/2011
14 Parole aggiunte al comma 30 da art. 13, comma 43, lettera c), L. R. 11/2011
15 Comma 31 sostituito da art. 13, comma 43, lettera d), L. R. 11/2011
16 Comma 31 bis aggiunto da art. 13, comma 43, lettera d), L. R. 11/2011
17 Comma 1 abrogato da art. 16, comma 29, L. R. 18/2011 , a seguito dell'abrogazione degli articoli da 2 a 18, L.R. 14/2008, con effetto dall'1/1/2012.
18 Comma 17 sostituito da art. 12, comma 10, L. R. 14/2012
19 Comma 32 bis aggiunto da art. 11, comma 3, L. R. 27/2014 , con effetto dall'1/1/2015.
20 Comma 32 ter aggiunto da art. 11, comma 3, L. R. 27/2014 , con effetto dall'1/1/2015.
21 Comma 6 abrogato da art. 12, comma 1, lettera a), L. R. 26/2015 , a seguito dell'abrogazione del c. 7 ter dell'art. 18, L.R. 21/2007.
22 Comma 7 abrogato da art. 11, comma 5, L. R. 16/2021 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 28, L.R. 21/2007.