Legge regionale 16 luglio 2010, n. 12 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Assestamento del bilancio 2010 e del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007.
Art. 10
 (Finalità 9 - sussidiarietà e devoluzione)
2. A seguito della modifica della ragione sociale dell'"Associazione sindaci della ricostruzione del Friuli terremotato" i benefici finanziari concessi a favore dell'associazione medesima si intendono effettuati all'"Associazione comuni terremotati e sindaci della ricostruzione del Friuli".
3. Il contributo assegnato a favore del Comune di San Floriano del Collio, ai sensi del comma 90 e seguenti dell'articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), si intende confermato, ancorché l'intervento ammesso a finanziamento sia realizzato con un'estensione territoriale diversa da quella prevista dal progetto originario, a condizione che il Comune beneficiario presenti alla Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza, sede di Udine, apposita richiesta, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
5. Il termine fissato per l'inizio dei lavori di cui all'accordo quadro stipulato in data 25 maggio 2009, relativo alla ristrutturazione di uno stabile da utilizzare come centro didattico di visita, nel Comune di Pasian di Prato, è prorogato al 31 dicembre 2011.
7. Per la finalità prevista dal comma 6, il Comune di Pagnacco presenta per conto di tutti i Comuni firmatari dell'accordo quadro, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, apposita domanda per la conservazione del finanziamento alla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali, contenente una esaustiva relazione descrittiva del nuovo intervento, il quadro economico e la tempistica di realizzazione.
8. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare la quota residuata dopo il riparto del fondo previsto dall'articolo 10, comma 20, della legge regionale 24/2009, pari a 349.426,66 euro a favore delle Province, da ripartire d'ufficio, entro il 31 ottobre 2010, in misura proporzionale ai trasferimenti ordinari assegnati ai sensi dell'articolo 10, comma 6, della legge regionale 24/2009.
9. Per la finalità prevista dal comma 8 è autorizzata la spesa di 349.426,66 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1735 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
11.
Il comma 48 dell'articolo 11 della legge regionale 17/2008, è sostituito dal seguente:
<<48. Le risorse trasferite, nel presente esercizio e in quelli successivi, dall'Amministrazione regionale alle Province in attuazione del Protocollo d'intesa di data 10 maggio 2007, che ha dato compiuta definizione agli adempimenti di cui al combinato disposto dell'articolo 74 della legge regionale 18/2005 e dell'articolo 3, comma 3, della legge regionale 24/2006, devono essere utilizzate prioritariamente per le finalità previste dal Protocollo d'intesa di data 10 maggio 2007 e le eventuali economie possono essere utilizzate esclusivamente per il finanziamento di altre spese connesse allo svolgimento di funzioni in materia di politiche del lavoro.>>.

19. I termini fissati dall'articolo 10, commi 17, 28 e 34 della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21), sono prorogati, a condizione che siano state avviate le procedure di affidamento delle forniture, dei servizi e dei lavori oggetto dei contributi, per un periodo massimo di dodici mesi su istanza dell'ente beneficiario, che dovrà essere inviata entro il 31 dicembre 2010 alla Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza-Servizio polizia locale, sicurezza urbana e territoriale e immigrazione irregolare e clandestina. Dopo trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, in mancanza di motivata comunicazione di diniego, la proroga si intende accordata.
20. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 13, della legge regionale 24/2009 si applicano anche al Vice Segretario di Comunità montana che alla data del 31 dicembre 2009 abbia ricoperto l'incarico da almeno ventiquattro mesi.
22. L'Amministrazione regionale, nell'ambito delle funzioni conferite agli enti locali, è autorizzata ad assegnare d'ufficio alle Province, per l'anno 2010, un fondo di 30.000 euro per il finanziamento delle spese di delimitazione dei confini delle oasi di protezione e delle zone di ripopolamento e cattura della fauna selvatica con tabelle perimetrali ai sensi dell'articolo 8 bis, comma 5, lettera a bis), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), come inserita dall'articolo 3, comma 1, lettera c), della presente legge, da ripartire in misura proporzionale ai perimetri delle aree individuate ai sensi del medesimo articolo 8 bis con deliberazione della Giunta regionale.
23. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 22 fanno carico all'unità di bilancio 9.1.2.1159 e al capitolo 1522 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
24. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all'ANCI, sezione regionale del Friuli Venezia Giulia, un contributo straordinario per la copertura degli oneri connessi al perseguimento delle finalità istituzionali relative agli anni 2009-2010, non finanziate con altre assegnazioni regionali.
25. La domanda di finanziamento di cui al comma 24 è presentata alla Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza, sede di Udine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'erogazione del contributo di cui al comma 24 è disposta in via anticipata e in unica soluzione sulla base degli oneri preventivati, nei limiti dello stanziamento disponibile. L'ANCI rendiconta l'assegnazione ricevuta entro il 30 aprile 2011.
26. Per la finalità prevista dal comma 24 è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1651 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 con la denominazione "Contributo straordinario all'associazione nazionale dei comuni d'Italia sezione del FVG per il sostegno dell'attività istituzionale".
29. Le disposizioni di cui al comma 28 trovano applicazione per tutti gli accordi a valere sulle risorse ASTER stanziate nel 2006, 2007 e 2008, anche in deroga ad eventuali diverse disposizioni contenute negli accordi medesimi.
30. Le eventuali entrate derivanti dal disposto di cui al comma 28 sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.131 con riferimento al capitolo 530 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
31. Le somme erogate alle Comunità montane ai sensi dell'articolo 50 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali), per il finanziamento della legge regionale 28 dicembre 1976, n. 68 (Interventi regionali nel settore delle opere igienico-sanitarie), vengono trasferite in via definitiva agli enti medesimi, che possono utilizzarle anche in deroga alle previsioni temporali di cui all'articolo 14 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3 (Legge finanziaria 1990). Le Comunità montane sono autorizzate a destinare le somme eventualmente non impegnate per le finalità di legge anche per altre tipologie d'interventi di interesse pubblico.
35. La Regione, per l'attuazione di quanto previsto dal comma 34, autorizza il Servizio pari opportunità e politiche giovanili della Presidenza della Giunta ad adottare i provvedimenti amministrativi conseguenti.
36. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare all'Associazione tra le Province di Udine e Pordenone, costituita ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione-autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), denominata Comunità delle Province friulane, un'assegnazione straordinaria di 100.000 euro a sostegno dell'attività di diffusione della lingua e della cultura friulana, con esclusione delle spese di rappresentanza.
37. L'importo di cui al comma 36 è assegnato previa presentazione alla Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza, sede di Udine, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di un progetto indicante le attività da svolgere fino al 30 giugno 2011, con relativa e dettagliata quantificazione degli oneri preventivati.
39. Per la finalità prevista dal comma 36, è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.3420 e del capitolo 1794 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
40. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella J.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 4 da art. 6, comma 1, L. R. 17/2010
2 Lettera b) del comma 28 abrogata da art. 158, comma 3, L. R. 17/2010
3 Lettera d) del comma 28 abrogata da art. 158, comma 3, L. R. 17/2010
4 Parole aggiunte al comma 34 da art. 7, comma 64, L. R. 11/2011
5 Comma 12 abrogato da art. 14, comma 27, L. R. 27/2012 , a seguito dell'abrogazione dei commi 5, 9, 11, 19, 21 e 31, art. 12, L.R. 17/2008, con effetto dall'1/1/2013.
6 Comma 13 abrogato da art. 14, comma 27, L. R. 27/2012 , a seguito dell'abrogazione dei commi 5, 9, 11, 19, 21 e 31, art. 12, L.R. 17/2008, con effetto dall'1/1/2013.
7 Comma 14 abrogato da art. 14, comma 27, L. R. 27/2012 , a seguito dell'abrogazione dei commi 5, 9, 11, 19, 21 e 31, art. 12, L.R. 17/2008, con effetto dall'1/1/2013.
8 Comma 17 abrogato da art. 14, comma 27, L. R. 27/2012 , a seguito dell'abrogazione dei commi 5, 9, 11, 19, 21 e 31, art. 12, L.R. 17/2008, con effetto dall'1/1/2013.
9 Comma 18 abrogato da art. 14, comma 27, L. R. 27/2012 , a seguito dell'abrogazione dei commi 5, 9, 11, 19, 21 e 31, art. 12, L.R. 17/2008, con effetto dall'1/1/2013.
10 Comma 27 abrogato da art. 14, comma 27, L. R. 27/2012 , a seguito dell'abrogazione dei commi 5, 9, 11, 19, 21 e 31, art. 12, L.R. 17/2008, con effetto dall'1/1/2013.