Legge regionale 16 luglio 2010, n. 12 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Assestamento del bilancio 2010 e del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007.
Art. 3
 (Finalità 2 - tutela dell'ambiente e difesa del territorio)
1. Alla legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), sono apportate le seguenti modifiche:
a)   ( ABROGATA )
b)   ( ABROGATA )
d)   ( ABROGATA )
k)   ( ABROGATA )
3. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 11 della legge regionale 6/2008, come sostituito dal comma 1, lettera f), fanno carico all'unità di bilancio 2.2.1.1047 e al capitolo 4236 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
4.
Per le finalità previste dall'articolo 11 della legge regionale 6/2008, come modificato dal comma 1, lettera f), per quanto attiene alle spese relative all'acquisto da parte dell'Amministrazione regionale delle attrezzature per la prevenzione dei danni, è autorizzata la spesa di 7.000 euro, per l'anno 2010, a carico dell'unità di bilancio 2.2.1.1047 e del capitolo 4251 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con la denominazione << Acquisizione attrezzature per prevenzione danni patrimonio zootecnico>>.

5. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 18, comma 3, lettera a), della legge regionale 6/2008, come sostituito dal comma 1, lettera g), fanno carico all'unità di bilancio 2.2.1.1045 e al capitolo 4237 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
6.
In relazione al disposto di cui all'articolo 18, comma 3, lettera b), della legge regionale 6/2008, come sostituito dal comma 1, lettera g), è autorizzata per l'anno 2010 la spesa di 1.000 euro a carico dell'unità di bilancio 2.2.1.1045 e del capitolo 4234 di nuova istituzione, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con la denominazione << Contributi ai distretti venatori per le spese concernenti la predisposizione dei PVD>>.

7. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 31 della legge regionale 6/2008, come modificato dal comma 1, lettere i) e j), sono accertate e riscosse nell'ambito dell'unità di bilancio 1.2.2 e del capitolo 952 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
9. Per le finalità previste dall'articolo 4, comma 10, della legge regionale 17/2008, è autorizzato il limite d'impegno ventennale di 50.000 euro a decorrere dall'anno 2010, con l'onere di 150.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2010 al 2012 a carico dell'unità di bilancio 2.2.2.1047 e del capitolo 9120 di nuova istituzione, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con la denominazione <<Contributo pluriennale al commissario straordinario per la riqualificazione e il recupero del comprensorio minerario di Raibl in località Cave del Predil, al fine di intervenire per il completamento della messa in sicurezza del medesimo>>. L'onere relativo alle annualità previste per gli anni dal 2013 al 2029 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.
10. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Commissario delegato per la prosecuzione degli interventi necessari al superamento dell'emergenza socio-ambientale determinatasi nella laguna di Marano Lagunare e Grado, nominato con l' articolo 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3738 del 5 febbraio 2009 (Disposizioni urgenti di protezione civile), un finanziamento di 550.000 euro per le spese connesse alla gestione commissariale per la struttura costituita ai sensi dell'articolo 9, comma 3, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3217 del 3 giugno 2002 (Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza socio-ambientale determinatasi nella laguna di Marano Lagunare e Grado), e successive modifiche, nonché per quanto disposto dagli articoli 9, comma 4, e 10, comma 3, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile del 3 giugno 2002, n. 3217 (Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza socio-ambientale determinatasi nella laguna di Marano Lagunare e Grado), e successive modifiche.
13. Per le finalità previste dal comma 10 è autorizzata la spesa di 550.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 2.4.1.1053 e del capitolo 2406 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con la denominazione <<Spese per l'anticipazione delle risorse finanziarie stanziate dal Ministero dell'Ambiente a favore del Commissario delegato per la prosecuzione degli interventi necessari al superamento dell'emergenza socio-ambientale determinatasi nella laguna di Marano e Grado>>.
15.
Il comma 61 dell'articolo 3 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), è abrogato.

16. Nell'ambito degli interventi del Programma Integrato Mediterraneo di cui alla legge regionale 27 dicembre 1989, n. 40 (Norme per l'attuazione del Programma Integrato Mediterraneo (PIM) per la laguna di Marano e Grado), e alla legge regionale 29 marzo 1993, n. 10 (Attuazione di programmi comunitari), sono confermati gli impegni assunti in ordine ai rapporti di concessione o delegazione amministrativa. L'Amministrazione regionale è autorizzata a riconoscere ai soggetti titolari dei predetti rapporti anche gli oneri sostenuti per lodi arbitrali definitivi o riserve definite in sede giudiziale nei limiti degli importi di finanziamento.
19. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella C.
Note:
1 Comma 8 abrogato da art. 3, comma 31, L. R. 22/2010 , a seguito dell'abrogazione dei commi 10 e 11, art. 4, L.R. 17/2008, con effetto dall'1/1/2011.
2 Parole sostituite al comma 10 da art. 3, comma 21, lettera a), numero 1), L. R. 11/2011
3 Parole sostituite al comma 10 da art. 3, comma 21, lettera a), numero 2), L. R. 11/2011
4 Parole sostituite al comma 10 da art. 3, comma 21, lettera a), numero 3), L. R. 11/2011
5 Parole sostituite al comma 11 da art. 3, comma 21, lettera b), numero 1), L. R. 11/2011
6 Parole sostituite al comma 11 da art. 3, comma 21, lettera b), numero 2), L. R. 11/2011
7 Parole sostituite al comma 11 da art. 3, comma 21, lettera b), numero 3), L. R. 11/2011
8 Comma 12 abrogato da art. 3, comma 21, lettera c), L. R. 11/2011
9 Comma 14 abrogato da art. 3, comma 21, lettera d), L. R. 11/2011
10 Lettera a) del comma 1 abrogata da art. 28, comma 1, lettera c), L. R. 3/2016 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 5, L.R. 6/2008, a decorrere dall'1/6/2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
11 Lettera b) del comma 1 abrogata da art. 28, comma 1, lettera c), L. R. 3/2016 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 5, L.R. 6/2008, a decorrere dall'1/6/2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
12 Lettera d) del comma 1 abrogata da art. 28, comma 1, lettera g), numero 1), L. R. 3/2016 , a seguito dell'abrogazione del c. 2, dell'art. 10, L.R. 6/2008, a decorrere dall'1/6/2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016,
13 Lettera k) del comma 1 abrogata da art. 28, comma 1, lettera w), L. R. 3/2016 , a seguito dell'abrogazione della lett. a), c. 1, art. 39, L.R. 6/2008, a decorrere dall'1/6/2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
14 Comma 2 abrogato da art. 28, comma 1, lettera g), numero 1), L. R. 3/2016 , a seguito dell'abrogazione del c. 2, dell'art. 10, L.R. 6/2008, a decorrere dall'1/6/2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016,