Art. 1
(Abrogazioni)
1.
Sono o rimangono abrogate le leggi e le disposizioni legislative regionali di cui all'allegato A.
2. Le leggi e le disposizioni legislative regionali di cui al comma 1 continuano ad applicarsi per la disciplina dei rapporti sorti e per l'esecuzione degli impegni di spesa assunti in base ad esse.