Art. 9
(Obblighi per i beneficiari)
1. I soggetti operatori devono provvedere a porre in essere gli interventi idonei al raggiungimento dei fini di cui alla presente legge, come stabiliti nel regolamento di cui all'articolo 11, in base a quanto definito dall'Amministrazione comunale competente e dettagliato nell'atto di assegnazione di cui all'articolo 4, comma 2.