Art. 3
(Concorso alla spesa d'intervento)
1. La Regione stanzia, in favore dei soli Comuni ricadenti nei territori montani, risorse finanziarie da destinare ai soggetti operatori in concorso totale o parziale alla spesa da essi sostenuta per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d).
2.
Il concorso alla spesa degli interventi (di seguito anche: contributo) è consentito in favore:
a) dei soggetti titolari, nel rispetto dell'eventuale limitazione temporale dello specifico diritto, sia esso reale o personale di godimento, ove questi assuma qualità di soggetto operatore;
b) dei soggetti, diversi da quelli di cui alla lettera a), concessionari in affido per gli interventi di cui alla presente legge.