Art. 13
(Norme finanziarie)
1. Per le finalitā di cui alla presente legge č autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unitā di bilancio 3.1.2.1056 e del capitolo 6014 "Contributi per il risanamento e il recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani" di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
2. All'onere complessivo di 50.000 euro derivante dal disposto di cui al comma 1, si provvede mediante storno di pari importo dall'unitā di bilancio 11.4.1.1192 e dal capitolo 6800 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.