Legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 - TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani.
Art. 1
 (Finalità e principi)
1. La Regione, anche mediante l'utilizzo di propri strumenti di programmazione, concorre al perseguimento degli obiettivi fissati dalla legge 4 agosto 1978, n. 440 (Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate), promuovendo e stimolando l'esecuzione di interventi in favore dei terreni incolti e/o abbandonati siti nei territori montani regionali favorendone il graduale recupero e rivalorizzazione.
2. L'attuazione degli interventi spetta ai Comuni territorialmente competenti che la esercitano secondo i criteri e le modalità definiti dal regolamento di cui all'articolo 11.
Note:
1 Parole aggiunte alla lettera a) del comma 3 da art. 21, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021
Art. 2
 (Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende per:
b) "Comune attuatore": il Comune il cui territorio ricade nelle aree regionali afferenti i territori montani, che si attiva per l'attuazione degli interventi oggetto della presente legge;
c)
" terreni incolti e/o abbandonati": i terreni individuati dall'articolo 86, comma 3, della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), come modificato dall'articolo 12, nonché i terreni, anche ex coltivi, anche se suscettibili di coltivazione agricola con tecniche appropriate, urbani o extraurbani, che non siano stati destinati a uso produttivo da almeno tre annate agrarie;

d) "interventi": le attività poste in essere in attuazione dei fini della presente legge consistenti nell'eventuale taglio degli alberi, nel decespugliamento, nella trinciatura, nella fresatura, nello sfalcio e in quant'altro necessario e/o utile a rendere utilizzabile anche a fini agricoli i terreni oggetto degli interventi, nonché nella pulizia dei bordo strada per l'ottenimento di una migliore visibilità finalizzata alla sicurezza stradale;
e) "soggetto operatore": il soggetto che materialmente pone in essere le attività di cura e conservazione atte e finalizzate alla rivalorizzazione dei terreni incolti e/o abbandonati;
f) "soggetto titolare": il soggetto identificato o identificabile, titolare del diritto di proprietà o di altro diritto di natura reale limitato su bene altrui o di diritto personale di godimento sul terreno incolto e/o abbandonato;
g) "concessione in affido": l'attribuzione temporanea del terreno incolto e/o abbandonato al Comune attuatore territorialmente competente, priva di effetti reali, non atta a privare il soggetto titolare dei suoi diritti reali o personali di godimento sul bene immobile ed esclusivamente finalizzata a consentire al soggetto operatore l'attuazione materiale degli interventi;
h) "fascicolo aziendale": il modello cartaceo ed elettronico riepilogativo dei dati aziendali, di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173), finalizzato all'aggiornamento, per ciascuna azienda, delle informazioni di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 503/1999.
Art. 4
 (Concessione in affido dei terreni incolti e/o abbandonati)
1. Con la concessione in affido il terreno incolto e/o abbandonato viene preso in carico dal Comune attuatore territorialmente competente per i fini di cui alla presente legge.
2. Il Comune concessionario in affido, con proprio atto di assegnazione, attribuisce il terreno incolto e/o abbandonato in cura a un soggetto operatore affinché questi, con i criteri e le modalità specificati dal regolamento di cui all'articolo 11, si attivi per porre in essere gli interventi necessari al risanamento e al recupero del terreno stesso.
4. In ogni caso il concedente in affido non perde la titolarità sul bene così concesso sul quale potrà comunque porre in essere, anche non personalmente, le attività atte al raggiungimento delle finalità oggetto della presente legge.
5. Il Comune attuatore, laddove non individui altro soggetto operatore, ha facoltà di provvedere direttamente in proprio agli interventi oggetto della presente legge assumendo così anche le funzioni di soggetto operatore. In tal caso il Comune provvede all'eventuale recupero delle spese assunte secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 11.
Note:
1 Comma 3 bis aggiunto da art. 2, comma 10, lettera a), L. R. 15/2014
2 Comma 3 bis abrogato da art. 1, comma 6, L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
Art. 6
 (Territori comunali interessati)
3. La legge non trova applicazione nelle aree recintate pertinenziali a fabbricati destinati o adibiti a civile abitazione.
4. L'amministrazione regionale è autorizzata a trasferire ai Comuni attuatori, ricadenti nei territori montani, le risorse necessarie per l'individuazione delle aree di cui al comma 1.
Note:
1 Lettera a ante) del comma 1 aggiunta da art. 2, comma 10, lettera b), numero 1), L. R. 15/2014
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 2, comma 10, lettera b), numero 2), L. R. 15/2014
3 Comma 5 sostituito da art. 2, comma 10, lettera b), numero 3), L. R. 15/2014
4 Parole sostituite al comma 1 da art. 22, comma 1, L. R. 21/2015
5 Parole sostituite al comma 1 da art. 4, comma 4, L. R. 6/2019
Art. 7
 (Determinazione del concorso alla spesa di intervento)
1. II Comune attuatore, ai fini del concorso alla spesa di cui all'articolo 3, concede ai soggetti operatori contributi derivanti dalle risorse stanziate e trasferite annualmente dalla Regione agli enti locali territoriali, eventualmente integrati da risorse proprie, tenuto conto dei criteri e delle modalità definiti dal regolamento di cui all'articolo 11, secondo le seguenti entità da definirsi con propria istruttoria:
b) per i terreni senza soprassuolo arboreo arbustivo di recente abbandono di cui all'area secondaria, tenuto conto delle condizioni orografiche e dello stato di degrado, il contributo può essere concesso fino a una concorrenza massima del 100 per cento della spesa di intervento e comunque per non oltre il 30 per cento del massimale stabilito ai sensi della lettera a), a seconda che il terreno o i terreni siano dal Comune attuatore classificati secondo i numeri 1), 2 ) e 3) della lettera a).
Note:
1 Parole sostituite al comma 2 da art. 54, comma 1, L. R. 28/2017
2 Parole soppresse alla lettera a) del comma 1 da art. 21, comma 1, lettera b), numero 1), L. R. 6/2021
3 Parole soppresse alla lettera b) del comma 1 da art. 21, comma 1, lettera b), numero 2), L. R. 6/2021
Art. 10
 (Mantenimento della destinazione agricola dei terreni oggetto di avvenuto recupero)
2. L'effettuazione degli interventi di cui alla presente legge costituisce idoneo titolo di conduzione per il soggetto operatore, previa iscrizione del titolo stesso nel fascicolo aziendale, ad accedere ad eventuali incentivi previsti dalla normativa comunitaria, nazionale o regionale per il mantenimento dei terreni oggetto dell'intervento nelle condizioni di cui al comma 1.
3. Il soggetto operatore potrà assumere l'impegno di mantenimento di cui al comma 1 ove lo stesso impegno non sia stato previamente assunto autonomamente dal soggetto titolare, nel qual caso quest'ultimo dovrà darne avviso al soggetto operatore e al Comune attuatore almeno venti giorni prima della scadenza del bando con cui è disposto il programma o il regime dello specifico aiuto incentivante mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
4. Laddove l'impegno di mantenimento non sia assunto da alcun soggetto titolare, resta in obbligo del soggetto operatore di assumerne l'impegno di mantenimento, ma è fatta comunque salva la sua facoltà di cedere l'idoneità a presentare domanda di incentivo ad altro soggetto, imprenditore agricolo, che autonomamente assume l'impegno stesso.
5. È fatto comunque salvo il caso che sia lo stesso Comune attuatore ad assumere autonomamente l'obbligo di mantenimento previa rinuncia da parte del soggetto operatore da comunicarsi al Comune attuatore con raccomandata con ricevuta di ritorno almeno venti giorni prima della scadenza del bando con cui è disposto il programma o il regime dello specifico aiuto incentivante.
6. Il soggetto titolare dei terreni oggetto di interventi in forza della presente legge può, in qualunque momento, sostituirsi ai soggetti operatori o al Comune attuatore, rimborsando i medesimi dei costi sostenuti per le operazioni di recupero.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 21, comma 1, lettera c), L. R. 6/2021