Legge regionale 04 giugno 2010 , n. 8 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2017

Norme urgenti in materia di società partecipate dalla Regione, nonché concernenti il Fondo di rotazione per la stabilizzazione del sistema economico regionale, attività commerciali e interventi a favore del Porto di Trieste.

Art. 1

( ABROGATO )

(3)

Note:

Parole aggiunte al comma 1 da art. 28, comma 1, lettera a), L. R. 17/2010

Comma 3 bis aggiunto da art. 28, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010

Articolo abrogato da art. 11, comma 1, lettera i), L. R. 9/2011

Art. 2

( ABROGATO )

(3)

Note:

Comma 1 sostituito da art. 12, comma 23, L. R. 12/2010

Integrata la disciplina del comma 1 da art. 21, comma 1, lettera d), L. R. 10/2012

Articolo abrogato da art. 30, comma 1, lettera fff), L. R. 10/2012

Art. 3

(Modifiche statutarie di Friulia Spa)

1. Al fine di garantire al socio Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia maggiore efficacia nell'azione di controllo sulle strategie di gestione adottate dalla società "Finanziaria Regionale Friulia Venezia Giulia - Società per Azioni - Friulia SpA", la Regione promuove le modifiche statutarie atte a introdurre il sistema di amministrazione e controllo di cui agli articoli da 2380 bis a 2409 septies del codice civile.

Art. 4

( ABROGATO )

(1)(2)

Note:

Articolo abrogato da art. 12, comma 27, lettera c), L. R. 6/2013 , a decorrere dalla data di approvazione del bilancio finale di liquidazione di ARES - Agenzia Regionale per l'Edilizia Sostenibile Srl.

Con DGR 1591/16 è stato approvato il bilancio finale di liquidazione di ARES Srl.

Art. 5

(Norme concernenti l'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna - Agemont Spa e modifiche all'articolo 21 della legge regionale 26/2005)

1.

( ABROGATO )

(1)

2. All'esito delle modifiche dello statuto previste dall' articolo 2, comma 28, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), sono confermati a favore dell'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna - Agemont SpA i contributi di cui all' articolo 21, comma 1, lettera a), della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), relativi ai progetti previsti nella graduatoria approvata nell'anno 2007.

3. All' articolo 21 della legge regionale 26/2005 , sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera a), le parole << , e enti pubblici;>> sono sostituite dalle seguenti: << enti pubblici, associazioni di categoria e organismi di ricerca;>>;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

<<2 bis. Ai fini della rendicontazione, relativa ai contributi di cui al comma 1, ai soggetti di cui al comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni regionali vigenti in materia di rendicontazione di incentivi a soggetti pubblici.>>.

4. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all' articolo 21, comma 1, della legge regionale 26/2005 , come modificato dalla lettera a) del comma 3, continuano a fare carico all'unità di bilancio 6.5.2.1130 e al capitolo 5134 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

Note:

Comma 1 abrogato da art. 2, comma 43, L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.

Art. 6

(Norme concernenti il Fondo di rotazione per la stabilizzazione del sistema economico regionale

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla programmazione, alle risorse economiche e finanziarie, è autorizzata a destinare le risorse di cui all' articolo 14, comma 49, della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), in deroga ai vincoli di destinazione stabiliti dall'articolo 14, comma 50, lettere a), b) e c), ripartendole diversamente tra le finalità di cui ai commi 46 e 48, anche modificando, ove occorra, le deliberazioni di destinazione già assunte.

2. Sono abrogati i commi 62, 105 e 106 dell'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010).

Art. 7

(Modifica alla legge regionale 29/2005)

1. Alla legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 << Disciplina organica del turismo>>), e successive modifiche, dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:

<<Art. 14 bis

(Esercizi allocati sul territorio di più Comuni)

1. Qualora uno stesso esercizio di vendita sia allocato sul territorio di più Comuni contermini, la competenza a ricevere la denuncia d'inizio attività ovvero a rilasciare l'autorizzazione commerciale nonché in materia di sanzioni amministrative è del Comune su cui insiste la parte prevalente della superficie di vendita.

2. Nel caso di esercizi di grande struttura, il Comune, sul cui territorio insiste la parte non prevalente della superficie di vendita, rileva tale superficie come metratura di autorizzazione rilasciata e non disponibile.

3. Ai fini di quanto prescritto ai commi 1 e 2, il Comune rilascia l'autorizzazione, previa intesa con gli altri Comuni interessati.>>.

Art. 8

(Contributo straordinario a favore dell'Autorità portuale di Trieste)

(1)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 3 milioni di euro a favore dell'Autorità portuale di Trieste, finalizzato allo sviluppo di servizi multimodali e multi cliente da e per il porto di Trieste.

2. La concessione e l'erogazione del contributo di cui al comma 1 avverrà in un'unica soluzione sulla base della presentazione, da parte del beneficiario, di un programma triennale che preveda un incremento delle merci trasportate con modalità ferroviaria.

3. Il beneficiario della contribuzione straordinaria di cui al comma 1 è tenuto a presentare istanza alla Direzione centrale mobilità e infrastrutture di trasporto, corredata del programma triennale di cui al comma 2, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 4.3.2.1078 e del capitolo 1003 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 del bilancio 2010, con la denominazione "Contributo straordinario all'autorità portuale di Trieste per lo sviluppo di servizi multimodali e multi cliente da e per il porto di Trieste".

5. All'onere di 3 milioni di euro per l'anno 2010 derivante dall'applicazione del disposto di cui al comma 4, si provvede mediante storno di pari importo complessivo dalle seguenti unità di bilancio/capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 rispettivamente per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

a) 800.000 euro dall'unità di bilancio 9.1.1.1153 e dal capitolo 1600;

b) 1.800.000 euro dall'unità di bilancio 3.7.1.1067 e dal capitolo 3977;

c) 400.000 euro dall'unità di bilancio 10.4.1.1170 e dal capitolo 1490.

Note:

Articolo interpretato da art. 5, comma 24, L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.

Art. 9

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.