Legge regionale 04 giugno 2010, n. 8 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2017

Norme urgenti in materia di società partecipate dalla Regione, nonché concernenti il Fondo di rotazione per la stabilizzazione del sistema economico regionale, attività commerciali e interventi a favore del Porto di Trieste.
Art. 8
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 3 milioni di euro a favore dell'Autorità portuale di Trieste, finalizzato allo sviluppo di servizi multimodali e multi cliente da e per il porto di Trieste.
2. La concessione e l'erogazione del contributo di cui al comma 1 avverrà in un'unica soluzione sulla base della presentazione, da parte del beneficiario, di un programma triennale che preveda un incremento delle merci trasportate con modalità ferroviaria.
3. Il beneficiario della contribuzione straordinaria di cui al comma 1 è tenuto a presentare istanza alla Direzione centrale mobilità e infrastrutture di trasporto, corredata del programma triennale di cui al comma 2, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
4. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 4.3.2.1078 e del capitolo 1003 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 del bilancio 2010, con la denominazione "Contributo straordinario all'autorità portuale di Trieste per lo sviluppo di servizi multimodali e multi cliente da e per il porto di Trieste".
Note:
1 Articolo interpretato da art. 5, comma 24, L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.