<<Art. 14 bis
(Esercizi allocati sul territorio di più Comuni)
1. Qualora uno stesso esercizio di vendita sia allocato sul territorio di più Comuni contermini, la competenza a ricevere la denuncia d'inizio attività ovvero a rilasciare l'autorizzazione commerciale nonché in materia di sanzioni amministrative è del Comune su cui insiste la parte prevalente della superficie di vendita.
2. Nel caso di esercizi di grande struttura, il Comune, sul cui territorio insiste la parte non prevalente della superficie di vendita, rileva tale superficie come metratura di autorizzazione rilasciata e non disponibile.
3. Ai fini di quanto prescritto ai commi 1 e 2, il Comune rilascia l'autorizzazione, previa intesa con gli altri Comuni interessati.>>.