Legge regionale 04 giugno 2010, n. 8 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2017

Norme urgenti in materia di società partecipate dalla Regione, nonché concernenti il Fondo di rotazione per la stabilizzazione del sistema economico regionale, attività commerciali e interventi a favore del Porto di Trieste.
Art. 6
 (Norme concernenti il Fondo di rotazione per la stabilizzazione del sistema economico regionale
1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla programmazione, alle risorse economiche e finanziarie, è autorizzata a destinare le risorse di cui all' articolo 14, comma 49, della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), in deroga ai vincoli di destinazione stabiliti dall'articolo 14, comma 50, lettere a), b) e c), ripartendole diversamente tra le finalità di cui ai commi 46 e 48, anche modificando, ove occorra, le deliberazioni di destinazione già assunte.