Legge regionale 24 maggio 2010 , n. 7 - TESTO VIGENTE dal 16/12/2021

Modifiche alle leggi regionali 20/2005 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia) e 11/2006 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), disciplina della funzione di garante dell'infanzia e dell'adolescenza, integrazione e modifica alla legge regionale 15/1984 (Contributi per agevolare il funzionamento delle scuole materne non statali) e altre disposizioni in materia di politiche sociali e per l'accesso a interventi agevolativi.

Art. 18

(Modifiche all'articolo 20 della legge regionale 20/2005)

1. All'articolo 20 della legge regionale 20/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole << l'autorizzazione al funzionamento>> sono sostituite dalle seguenti: << l'avvio del servizio>>;

b) la lettera f) del comma 2 è abrogata;

c) il comma 3 è abrogato;

d) al comma 4 le parole << si applica la procedura di cui all'articolo 19, comma 2.>> sono sostituite dalle seguenti: << il Comune assegna al soggetto gestore un termine perentorio per il ripristino degli stessi. Decorso inutilmente tale termine, il Comune revoca l'accreditamento.>>;

e) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

<<4 bis. La Regione può individuare, con deliberazione della Giunta regionale, l'organo tecnico di supporto alle procedure di verifica dei requisiti e di rilascio dell'accreditamento, anche in deroga all'articolo 33 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), e ad altre normative regionali vigenti.>>.