Legge regionale 24 maggio 2010, n. 7 - TESTO VIGENTE dal 16/12/2021

Modifiche alle leggi regionali 20/2005 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia) e 11/2006 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialitā), disciplina della funzione di garante dell'infanzia e dell'adolescenza, integrazione e modifica alla legge regionale 15/1984 (Contributi per agevolare il funzionamento delle scuole materne non statali) e altre disposizioni in materia di politiche sociali e per l'accesso a interventi agevolativi.
Art. 56
 (Norme transitorie)
1. Fino alla data di decorrenza dell'efficacia delle norme del regolamento di cui all'articolo 13, comma 2, lettera d), della legge regionale 20/2005, disciplinante le modalitā per la concessione dell'accreditamento di cui all'articolo 20 della legge regionale 20/2005, tutte le disposizioni di tale legge che condizionano l'accesso da parte dei servizi educativi per la prima infanzia ai finanziamenti pubblici o il contributo alle famiglie per il sostegno all'abbattimento dei costi di partecipazione finanziaria ai servizi all'ottenimento dell'accreditamento, si intendono riferite ai servizi autorizzati o avviati con la procedura di cui al combinato disposto degli articoli 18 e 29 della legge regionale 20/2005.
2. Fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 13, comma 2, lettera a), della legge regionale 20/2005, per la parte disciplinante i servizi del sistema educativo integrato di cui agli articoli 4, 4 bis e 5 della legge regionale 20/2005, la dichiarazione di inizio attivitā di tali servizi, prevista dall'articolo 18 della legge regionale 20/2005, attesta il solo possesso dei requisiti di cui all'articolo 18, comma 1, lettere b), c), d), e), f) e h), della legge regionale 20/2005, la corrispondenza delle strutture ai criteri di localizzazione e alle caratteristiche strutturali di cui agli articoli 21 e 22 della legge regionale 20/2005, e il fatto che una quota dell'orario di lavoro del personale del servizio sia destinata ad attivitā di aggiornamento, programmazione del lavoro educativo e alla promozione della partecipazione delle famiglie.
3. Dopo l'emanazione del regolamento di cui all'articolo 13, comma 2, lettera a), della legge regionale 20/2005, i servizi del sistema educativo integrato che hanno presentato la dichiarazione di inizio attivitā di cui al comma 2, salvi i controlli di cui all'articolo 19, commi 1 e 2, della legge regionale 20/2005, provvedono a integrare la medesima attestando il possesso dei requisiti di cui all'articolo 18, comma 1, lettere a) e g), della legge regionale 20/2005.
5. Il termine di validitā delle autorizzazioni provvisorie al funzionamento rilasciate dai Comuni ai servizi del sistema educativo integrato, ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 20/2005, č differito, a richiesta, dal Comune competente per territorio, per un ulteriore periodo non superiore a due anni, decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge.
7. Fino all'istituzione del registro dell'associazionismo familiare di cui all'articolo 17, comma 1 bis, della legge regionale 11/2006, come inserito dall'articolo 40, possono accedere ai contributi previsti dagli articoli 17 e 18 della legge regionale 11/2006 le famiglie organizzate in forma cooperativistica o associazionistica.
8. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 7, fanno carico all'unitā di bilancio 8.2.1.1140 e al capitolo 8471 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
9. Fino all'istituzione dell'organismo di cui all'articolo 19 della legge regionale 11/2006, come modificato dall'articolo 42, si prescinde dal relativo parere in relazione all'approvazione dei regolamenti secondo la procedura di cui all'articolo 21 della legge regionale 11/2006 e delle deliberazioni della Giunta regionale previste dalla medesima legge.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 9, comma 9, L. R. 11/2011