Legge regionale 24 maggio 2010, n. 7 - TESTO VIGENTE dal 16/12/2021

Modifiche alle leggi regionali 20/2005 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia) e 11/2006 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialitā), disciplina della funzione di garante dell'infanzia e dell'adolescenza, integrazione e modifica alla legge regionale 15/1984 (Contributi per agevolare il funzionamento delle scuole materne non statali) e altre disposizioni in materia di politiche sociali e per l'accesso a interventi agevolativi.
Art. 5
 (Inserimento dell'articolo 4 bis nella legge regionale 20/2005)
2. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 4 bis della legge regionale 20/2005, come inserito dal comma 1, fanno carico all'unitā di bilancio 6.2.1.5063 e al capitolo 5960 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
3. L'Amministrazione regionale riconosce quali crediti formativi per l'accesso a successivi percorsi di qualifica ovvero per l'iscrizione agli elenchi di cui al comma 2 dell'articolo 4 bis della legge regionale 20/2005, come inserito dal comma 1, i percorsi formativi promossi e finanziati con contributi pubblici effettuati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.