Legge regionale 24 maggio 2010, n. 7 - TESTO VIGENTE dal 16/12/2021

Modifiche alle leggi regionali 20/2005 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia) e 11/2006 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), disciplina della funzione di garante dell'infanzia e dell'adolescenza, integrazione e modifica alla legge regionale 15/1984 (Contributi per agevolare il funzionamento delle scuole materne non statali) e altre disposizioni in materia di politiche sociali e per l'accesso a interventi agevolativi.
Art. 49

( ABROGATO )

Note:
1 Parole sostituite alla lettera e) del comma 1 da art. 285, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
2 Comma 1 bis aggiunto da art. 285, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
3 Articolo abrogato da art. 14, comma 1, lettera a), L. R. 9/2014 . Le disposizioni continuano ad applicarsi fino alla data di prima elezione del Garante regionale, come stabilito dall'art. 14, comma 2, della medesima L.R. 9/2014.
4 Il Presidente e i componenti il Garante regionale, eletti dal Consiglio regionale, sono stati nominati con Decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 336 dd. 21/7/2014, con decorrenza 1° settembre 2014.