Legge regionale 24 maggio 2010, n. 7 - TESTO VIGENTE dal 16/12/2021

Modifiche alle leggi regionali 20/2005 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia) e 11/2006 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), disciplina della funzione di garante dell'infanzia e dell'adolescenza, integrazione e modifica alla legge regionale 15/1984 (Contributi per agevolare il funzionamento delle scuole materne non statali) e altre disposizioni in materia di politiche sociali e per l'accesso a interventi agevolativi.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Capo II abrogato da art. 43, comma 1, lettera m), L. R. 22/2021
CAPO I
 MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 18 AGOSTO 2005, N. 20 (SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA)
Art. 5
 (Inserimento dell'articolo 4 bis nella legge regionale 20/2005)
2. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 4 bis della legge regionale 20/2005, come inserito dal comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 6.2.1.5063 e al capitolo 5960 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
3. L'Amministrazione regionale riconosce quali crediti formativi per l'accesso a successivi percorsi di qualifica ovvero per l'iscrizione agli elenchi di cui al comma 2 dell'articolo 4 bis della legge regionale 20/2005, come inserito dal comma 1, i percorsi formativi promossi e finanziati con contributi pubblici effettuati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 12
 (Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 20/2005)
2. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 14 della legge regionale 20/2005, come modificato dal comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 10.1.1.1162 e al capitolo 9805 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
CAPO II
 MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7 LUGLIO 2006, N. 11(INTERVENTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DELLA GENITORIALITÀ)
Art. 25

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera m), L. R. 22/2021
Art. 26

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera m), L. R. 22/2021
Art. 27

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera m), L. R. 22/2021
Art. 28

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera m), L. R. 22/2021
Art. 29

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera m), L. R. 22/2021
Art. 30

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera m), L. R. 22/2021
Art. 31

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera m), L. R. 22/2021
Art. 32

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera m), L. R. 22/2021
Art. 33

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera m), L. R. 22/2021
Art. 34

( ABROGATO )

Note:
1 Parole sostituite al comma 2 da art. 9, comma 13, L. R. 12/2010
2 Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera m), L. R. 22/2021
Art. 35

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera m), L. R. 22/2021
Art. 36

( ABROGATO )

Note:
1 Parole sostituite al comma 2 da art. 9, comma 12, L. R. 12/2010
2 Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera m), L. R. 22/2021
Art. 37

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera m), L. R. 22/2021
Art. 38

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera m), L. R. 22/2021
Art. 39

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera m), L. R. 22/2021
Art. 40

( ABROGATO )

Note:
1 Parole sostituite al comma 2 da art. 9, comma 13, L. R. 12/2010
2 Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera m), L. R. 22/2021
Art. 41

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera m), L. R. 22/2021
Art. 42

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera m), L. R. 22/2021
Art. 43

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera m), L. R. 22/2021
Art. 44

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera m), L. R. 22/2021
Art. 45

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera m), L. R. 22/2021
Art. 46

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera m), L. R. 22/2021
Art. 47

( ABROGATO )

Note:
1 Comma 2 sostituito da art. 9, comma 14, L. R. 12/2010
2 Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera m), L. R. 22/2021
CAPO III
 DISCIPLINA DELLA FUNZIONE DI GARANTE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA
Art. 48

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 14, comma 1, lettera a), L. R. 9/2014 . Le disposizioni continuano ad applicarsi fino alla data di prima elezione del Garante regionale, come stabilito dall'art. 14, comma 2, della medesima L.R. 9/2014.
2 Il Presidente e i componenti il Garante regionale, eletti dal Consiglio regionale, sono stati nominati con Decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 336 dd. 21/7/2014, con decorrenza 1° settembre 2014.
Art. 49

( ABROGATO )

Note:
1 Parole sostituite alla lettera e) del comma 1 da art. 285, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
2 Comma 1 bis aggiunto da art. 285, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
3 Articolo abrogato da art. 14, comma 1, lettera a), L. R. 9/2014 . Le disposizioni continuano ad applicarsi fino alla data di prima elezione del Garante regionale, come stabilito dall'art. 14, comma 2, della medesima L.R. 9/2014.
4 Il Presidente e i componenti il Garante regionale, eletti dal Consiglio regionale, sono stati nominati con Decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 336 dd. 21/7/2014, con decorrenza 1° settembre 2014.
Art. 50

( ABROGATO )

Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 286, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
2 Comma 3 abrogato da art. 286, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
3 Articolo abrogato da art. 14, comma 1, lettera a), L. R. 9/2014 . Le disposizioni continuano ad applicarsi fino alla data di prima elezione del Garante regionale, come stabilito dall'art. 14, comma 2, della medesima L.R. 9/2014.
4 Il Presidente e i componenti il Garante regionale, eletti dal Consiglio regionale, sono stati nominati con Decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 336 dd. 21/7/2014, con decorrenza 1° settembre 2014.
Art. 51

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 14, comma 1, lettera a), L. R. 9/2014 . Le disposizioni continuano ad applicarsi fino alla data di prima elezione del Garante regionale, come stabilito dall'art. 14, comma 2, della medesima L.R. 9/2014.
2 Il Presidente e i componenti il Garante regionale, eletti dal Consiglio regionale, sono stati nominati con Decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 336 dd. 21/7/2014, con decorrenza 1° settembre 2014.
Art. 52
 (Abrogazioni)
1.
Sono abrogate, a decorrere dall'1 gennaio 2011, le seguenti disposizioni:

b) il comma 1 dell'articolo 16 e il comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 16 (Ulteriori disposizioni procedurali e norme modificative di varie leggi regionali);
c) il comma 1 dell'articolo 2 e il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 10 marzo 2004, n. 6 (Disposizioni in materia di organizzazione degli uffici alle dipendenze funzionali del difensore civico, del tutore dei minori e del Comitato regionale per le comunicazioni, nonché modifica all'articolo 83 della legge regionale 13/1998 istitutivo della Commissione regionale per le servitù militari);
d) il comma 35 dell'articolo 12 della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21).
CAPO IV
 INTEGRAZIONE E MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 15/1984 (CONTRIBUTI PER AGEVOLARE IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE NON STATALI) E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI E PER L'ACCESSO A INTERVENTI AGEVOLATIVI
Art. 53

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 56, comma 1, lettera xx), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
Art. 55
 (Norme per la valutazione della condizione economica dei soggetti richiedenti interventi agevolativi)
1. Al fine di assicurare una piena valorizzazione dei nuclei familiari, nei casi in cui le singole leggi regionali subordinano l'effettuazione di interventi ovvero commisurano le tariffe dei servizi o il concorso degli utenti alla valutazione di condizioni economiche o reddituali dei soggetti richiedenti, detta valutazione è effettuata, anche in deroga alle predette leggi, facendo riferimento al reddito, a elementi significativi del patrimonio e alla residenza.
3. La Giunta regionale, in attuazione del regolamento di cui al comma 2, stabilisce le modalità per la presentazione da parte dei soggetti richiedenti delle dichiarazioni necessarie per l'acquisizione degli elementi di valutazione delle condizioni economiche, nonché le modalità per l'aggiornamento delle dichiarazioni qualora intervengano modificazioni negli elementi considerati per la valutazione.
4. Le dichiarazioni di cui al comma 3 sono utilizzate con riferimento a tutte le istanze presentate alla Regione per l'ottenimento di benefici la cui attribuzione sia subordinata alla valutazione di condizioni economiche o reddituali dei soggetti richiedenti a decorrere dal termine fissato dalla Giunta regionale e la cui deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
CAPO V
 DISPOSIZIONI FINALI
Art. 56
 (Norme transitorie)
1. Fino alla data di decorrenza dell'efficacia delle norme del regolamento di cui all'articolo 13, comma 2, lettera d), della legge regionale 20/2005, disciplinante le modalità per la concessione dell'accreditamento di cui all'articolo 20 della legge regionale 20/2005, tutte le disposizioni di tale legge che condizionano l'accesso da parte dei servizi educativi per la prima infanzia ai finanziamenti pubblici o il contributo alle famiglie per il sostegno all'abbattimento dei costi di partecipazione finanziaria ai servizi all'ottenimento dell'accreditamento, si intendono riferite ai servizi autorizzati o avviati con la procedura di cui al combinato disposto degli articoli 18 e 29 della legge regionale 20/2005.
2. Fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 13, comma 2, lettera a), della legge regionale 20/2005, per la parte disciplinante i servizi del sistema educativo integrato di cui agli articoli 4, 4 bis e 5 della legge regionale 20/2005, la dichiarazione di inizio attività di tali servizi, prevista dall'articolo 18 della legge regionale 20/2005, attesta il solo possesso dei requisiti di cui all'articolo 18, comma 1, lettere b), c), d), e), f) e h), della legge regionale 20/2005, la corrispondenza delle strutture ai criteri di localizzazione e alle caratteristiche strutturali di cui agli articoli 21 e 22 della legge regionale 20/2005, e il fatto che una quota dell'orario di lavoro del personale del servizio sia destinata ad attività di aggiornamento, programmazione del lavoro educativo e alla promozione della partecipazione delle famiglie.
3. Dopo l'emanazione del regolamento di cui all'articolo 13, comma 2, lettera a), della legge regionale 20/2005, i servizi del sistema educativo integrato che hanno presentato la dichiarazione di inizio attività di cui al comma 2, salvi i controlli di cui all'articolo 19, commi 1 e 2, della legge regionale 20/2005, provvedono a integrare la medesima attestando il possesso dei requisiti di cui all'articolo 18, comma 1, lettere a) e g), della legge regionale 20/2005.
5. Il termine di validità delle autorizzazioni provvisorie al funzionamento rilasciate dai Comuni ai servizi del sistema educativo integrato, ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 20/2005, è differito, a richiesta, dal Comune competente per territorio, per un ulteriore periodo non superiore a due anni, decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge.
7. Fino all'istituzione del registro dell'associazionismo familiare di cui all'articolo 17, comma 1 bis, della legge regionale 11/2006, come inserito dall'articolo 40, possono accedere ai contributi previsti dagli articoli 17 e 18 della legge regionale 11/2006 le famiglie organizzate in forma cooperativistica o associazionistica.
8. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 7, fanno carico all'unità di bilancio 8.2.1.1140 e al capitolo 8471 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
9. Fino all'istituzione dell'organismo di cui all'articolo 19 della legge regionale 11/2006, come modificato dall'articolo 42, si prescinde dal relativo parere in relazione all'approvazione dei regolamenti secondo la procedura di cui all'articolo 21 della legge regionale 11/2006 e delle deliberazioni della Giunta regionale previste dalla medesima legge.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 9, comma 9, L. R. 11/2011