1. Al fine di assicurare la continuitā del servizio di soccorso sociale per indirizzare la popolazione del territorio regionale verso un'appropriata risposta ai bisogni di carattere sociale, l'Amministrazione regionale č autorizzata a prorogare il rapporto in essere con il soggetto gestore di tale servizio alla data del 31 dicembre 2010, alle condizioni contrattuali originarie, per il periodo strettamente necessario all'avvio del rapporto contrattuale per la gestione del servizio di accoglienza telefonica per l'informazione e l'orientamento di cui all'
articolo 9, comma 1, della legge regionale 16 luglio 2010, n. 12 (Assestamento del bilancio 2010 e del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 ai sensi dell'
articolo 34 della legge regionale 21/2007), e comunque inderogabilmente non oltre il 31 marzo 2011.