<<Art. 4 bis
(Servizio di baby sitter locale)
1. Al fine di assicurare sostegno alle famiglie, i Comuni singoli o nelle forme associative previste dalla vigente legislazione possono promuovere e organizzare nel territorio di competenza il servizio di baby sitter, anche affidando l'attuazione parziale o totale del servizio ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 4.
2. I soggetti di cui al comma 1 approvano e pubblicizzano l'elenco delle persone che, in possesso di una adeguata formazione, sono disponibili allo svolgimento del servizio di baby sitter presso il domicilio della famiglia.
3. L'Amministrazione regionale, al fine di assicurare la qualificazione del servizio, definisce linee guida per i requisiti di iscrizione agli elenchi di cui al comma 2 e promuove una specifica attivitā di formazione, di concerto tra le strutture competenti in materia di formazione, lavoro e pari opportunitā.>>.