<<Art. 26 bis
(Trasmissione dei dati alla Regione)
1. I soggetti gestori dei servizi per la prima infanzia avviati o accreditati sono tenuti a trasmettere al Servizio regionale competente tutti i dati relativi al servizio, individuati con il regolamento di cui all'articolo 13, comma 2, nei tempi e con le modalitā, anche informatiche, stabilite dal medesimo regolamento.
2. La trasmissione dei dati di cui al comma 1 č coordinata con l'attivitā di rilevazione e monitoraggio di cui all'articolo 11.>>.