<<1. I soggetti gestori dei servizi pubblici e privati accreditati assicurano le funzioni di coordinamento pedagogico delle singole strutture avvalendosi di operatori in possesso del titolo di studio di laurea a indirizzo pedagogico o psicologico. La dotazione č definita in base alle esigenze e tipologie dei singoli servizi, secondo le indicazioni del Comitato di coordinamento pedagogico di cui all'articolo 14.>>;