Legge regionale 24 maggio 2010, n. 7 - TESTO VIGENTE dal 16/12/2021
Modifiche alle leggi regionali 20/2005 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia) e 11/2006 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), disciplina della funzione di garante dell'infanzia e dell'adolescenza, integrazione e modifica alla legge regionale 15/1984 (Contributi per agevolare il funzionamento delle scuole materne non statali) e altre disposizioni in materia di politiche sociali e per l'accesso a interventi agevolativi.
Art. 20
(Modifiche all'articolo 24 della legge regionale 20/2005)
al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: << Il coordinatore può essere individuato anche all'interno del personale educativo.>>;
b)
il comma 2 è abrogato;
c)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. Per il personale operante nei servizi integrativi e sperimentali, la Regione prevede specifici percorsi formativi indicando nel regolamento di cui all'articolo 13, comma 2, lettera a), i titoli di studio per accedervi.>>.