Legge regionale 18 marzo 2010 , n. 6 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura.

CAPO III

DISCIPLINA DEL NOMADISMO

Art. 8

(Nomadismo)

1. Per nomadismo si intende la conduzione dell'allevamento apistico a fini di incremento produttivo che prevede uno o più spostamenti dell'apiario nel corso dell'anno.

2. La Regione promuove la pratica del nomadismo in applicazione dei principi di tutela sanitaria degli alveari, di miglior utilizzo del pascolo per le api e di rispetto dei diritti acquisiti dagli apicoltori nell'utilizzo delle postazioni.

Art. 9

(Commissioni apistiche provinciali)

1. Presso gli organismi di cui all'articolo 3, comma 2, sono istituite le Commissioni apistiche provinciali, nominate con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse agricole.

(1)

2. Le Commissioni sono presiedute dal Presidente dell'organismo, competente per territorio, di cui all'articolo 3, comma 2, o suo delegato e sono composte di:

a) un massimo di due esperti apistici;

b) un massimo di due apicoltori stanziali e un nomadista indicati dall'assemblea degli apicoltori aderenti all'organismo medesimo;

c) un veterinario dipendente dell'Azienda per i servizi sanitari competente per territorio;

d) un Dirigente veterinario dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.

(3)

3. Le Commissioni durano in carica cinque anni e i relativi oneri finanziari sono a carico degli organismi di cui all'articolo 3, comma 2. L'ammontare del compenso spettante ai componenti di cui al comma 2, lettere a) e b), è determinato dagli organismi medesimi. Con decreto del Direttore del Servizio regionale competente sono individuati i criteri minimi per la convocazione e il funzionamento delle Commissioni.

(2)

4. Al fine di tutelare la sanità degli apiari e consentire un corretto utilizzo dei pascoli, le Commissioni stabiliscono, per ogni specie nettarifera da utilizzare e per la melata, il numero massimo di alveari da ammettere nelle singole zone, tenendo conto dei seguenti criteri:

a) consistenza degli alveari e dislocazione degli apiari stanziali presenti nel territorio;

b) tipologia ed entità di essenze nettarifere presenti nel territorio e carico ottimale di alveari per ettaro.

5. Le Commissioni esprimono parere in merito alle domande di cui all'articolo 10 valutandone la rispondenza rispetto ai criteri di cui al comma 4.

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 26, lettera h), L. R. 25/2016 , con effetto dall'1/1/2017.

Comma 3 sostituito da art. 3, comma 26, lettera i), L. R. 25/2016 , con effetto dall'1/1/2017.

Parole sostituite alla lettera d) del comma 2 da art. 1, comma 1, L. R. 9/2019

Art. 10

(Rilascio dell'autorizzazione al nomadismo)

1. Gli apicoltori presentano domanda di autorizzazione al nomadismo agli organismi di cui all'articolo 3, comma 2, competenti per territorio di destinazione entro il 31 gennaio di ogni anno.

2. Acquisito il parere della competente Commissione apistica, gli organismi di cui all'articolo 3, comma 2, rilasciano l'autorizzazione tenendo conto del seguente ordine di priorità:

a) apicoltori che risiedono o hanno sede in regione e che hanno già esercitato il nomadismo nel territorio di competenza dell'organismo cui è stata presentata la domanda medesima;

b) apicoltori che risiedono o hanno sede in regione;

c) apicoltori che abbiano già in precedenza presentato domanda per il nomadismo nel territorio di competenza dell'organismo cui è stata presentata la domanda medesima.

3. In caso di parità si tiene conto dell'ordine di presentazione delle domande.

4. A favore degli apicoltori di cui al comma 2, lettera a), è assicurato l'utilizzo delle postazioni autorizzate l'anno antecedente a ciascuna domanda.

5. Con decreto del direttore del Servizio regionale competente sono stabiliti gli elementi essenziali della domanda di cui al comma 1, nonché le modalità per il rilascio dell'autorizzazione e la gestione del nomadismo.

Art. 11

(Deroga all'obbligo dell'autorizzazione)

1. Il trasferimento degli alveari è consentito anche in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 10 nei seguenti casi eccezionali:

a) per esigenze di utilizzo di pascoli che, in ragione delle coltivazioni ivi praticate, non potevano essere conosciuti dall'apicoltore al 31 gennaio dell'anno precedente;

b) per necessità di garantire la sopravvivenza delle api.

(1)

2. Entro cinque giorni dal trasferimento, gli apicoltori inviano apposita comunicazione agli organismi di cui all'articolo 3, comma 2, secondo le modalità previste dall'articolo 7.

Note:

Comma 1 sostituito da art. 3, comma 26, lettera j), L. R. 25/2016 , con effetto dall'1/1/2017.