Legge regionale 18 marzo 2010 , n. 6 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura.

Art. 3

(Organismi associativi tra apicoltori)

1. Ai fini dell'attuazione dei regolamenti comunitari sul miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura, sono organismi associativi tra apicoltori le forme associate, senza scopo di lucro, comunque denominate, costituite da apicoltori operanti in regione.

2. Con decreto del direttore del Servizio regionale competente, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, sono individuati come organismi associativi maggiormente rappresentativi gli organismi di cui al comma 1, costituiti su base provinciale o interprovinciale, che rappresentano la maggioranza degli apicoltori presenti nel relativo territorio.

3. In sede di prima applicazione della presente legge, sono organismi associativi maggiormente rappresentativi: il Consorzio fra gli apicoltori della Provincia di Udine, il Consorzio fra gli apicoltori della Provincia di Pordenone, il Consorzio fra gli apicoltori della Provincia di Trieste e il Consorzio obbligatorio fra gli apicoltori della Provincia di Gorizia.

4. La Regione si avvale degli organismi di cui al comma 2 per la promozione dell'apicoltura e dei prodotti apistici, per la tutela della sanità delle api, per gli interventi di recupero sciami, nonché per lo svolgimento dell'attività di assistenza tecnica e di formazione professionale a favore degli apicoltori.

(1)

Note:

Parole sostituite al comma 4 da art. 3, comma 26, lettera c), L. R. 25/2016 , con effetto dall'1/1/2017.