Legge regionale 18 marzo 2010 , n. 6 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura.

Art. 10

(Rilascio dell'autorizzazione al nomadismo)

1. Gli apicoltori presentano domanda di autorizzazione al nomadismo agli organismi di cui all'articolo 3, comma 2, competenti per territorio di destinazione entro il 31 gennaio di ogni anno.

2. Acquisito il parere della competente Commissione apistica, gli organismi di cui all'articolo 3, comma 2, rilasciano l'autorizzazione tenendo conto del seguente ordine di priorità:

a) apicoltori che risiedono o hanno sede in regione e che hanno già esercitato il nomadismo nel territorio di competenza dell'organismo cui è stata presentata la domanda medesima;

b) apicoltori che risiedono o hanno sede in regione;

c) apicoltori che abbiano già in precedenza presentato domanda per il nomadismo nel territorio di competenza dell'organismo cui è stata presentata la domanda medesima.

3. In caso di parità si tiene conto dell'ordine di presentazione delle domande.

4. A favore degli apicoltori di cui al comma 2, lettera a), è assicurato l'utilizzo delle postazioni autorizzate l'anno antecedente a ciascuna domanda.

5. Con decreto del direttore del Servizio regionale competente sono stabiliti gli elementi essenziali della domanda di cui al comma 1, nonché le modalità per il rilascio dell'autorizzazione e la gestione del nomadismo.