Legge regionale 18 marzo 2010 , n. 6 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024
Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura.
Art. 1
(Finalità)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia, riconoscendo l'apicoltura quale attività indispensabile per la salvaguardia della biodiversità ambientale e per lo sviluppo quantitativo e qualitativo delle produzioni agricole, tutela la sanità degli alveari e promuove l'attività apistica in applicazione dei principi della legge 24 dicembre 2004, n. 313 (Disciplina dell'apicoltura), sulla base delle caratteristiche del proprio territorio agro-forestale e delle risorse nettarifere e pollinifere ivi disponibili.