Legge regionale 18 marzo 2010, n. 6 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura.
CAPO V
 DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINALI E FINANZIARIE
Art. 18
 (Sanzioni)
1. L'inosservanza del divieto di cui all'articolo 5, comma 1, o delle prescrizioni di cui all'articolo 5, comma 3, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 3.000 euro.
2. In caso di omissione dell'obbligo di denuncia di cui all'articolo 6, comma 1, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 34 della legge 28 luglio 2016, n. 154 (Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale).
3. L'inosservanza delle disposizioni riguardanti l'identificazione dell'apicoltore, di cui all'articolo 6, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 500 euro.
4. L'omissione della comunicazione di cui all'articolo 7, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 500 euro.
5. L'omissione dell'inoltro della certificazione sanitaria di origine di cui all'articolo 7, comma 2, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 500 euro.
6. Lo svolgimento della pratica del nomadismo in violazione delle disposizioni previste dagli articoli 10 e 11 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di 100 euro ogni dieci alveari trasferiti o loro frazione.
7. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 sono tollerate le difformità riscontrate nella consistenza degli alveari rispetto alla denuncia o alla comunicazione, in misura percentuale non superiore al 10 per cento, in più o in meno, rispetto al numero complessivo degli alveari medesimi.
Note:
1 Comma 2 sostituito da art. 3, comma 26, lettera q), L. R. 25/2016 , con effetto dall'1/1/2017.
Art. 20

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 3, comma 26, lettera s), L. R. 25/2016 , con effetto dall'1/1/2017.
Art. 22
 (Abrogazioni)
1.
Sono abrogate le seguenti norme:

b) la legge regionale 29 marzo 1988, n. 16 (Norme per la valorizzazione e la tutela dell'apicoltura e per la salvaguardia dell'ambiente naturale);
d) la legge regionale 16 dicembre 1991, n. 61 (Estensione dell'ambito di applicazione della legge regionale 29 marzo 1988, n. 16, in materia di apicoltura);
e) il Capo I e l'articolo 17 della legge regionale 17 luglio 1992, n. 20 (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 29 marzo 1988, n. 16, in materia di apicoltura e alla legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, concernente il Fondo di rotazione regionale. Norme di interpretazione, modificazione ed integrazione di altre leggi regionali nel settore dell'agricoltura. Interventi di razionalizzazione, ammodernamento e sviluppo di alcuni comparti produttivi del settore primario);
f) l'articolo 211 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 (modificativo ed integrativo delle leggi regionali 16/1988 e 20/1992);
h) l'articolo 45 e i commi 3 e 4 dell'articolo 84 della legge regionale 13 luglio 1998, n. 12 (Nuove norme in materia di incentivi ed interventi economici in agricoltura nonché norme di riprogrammazione del DOCUP obiettivo 5 b) e procedure di attuazione delle iniziative comunitarie Interreg II);
j) la lettera f) del comma 2 dell'articolo 9, la lettera i) del comma 2 dell'articolo 12 e l'articolo 33 della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport).
Art. 23
 (Norme finanziarie)
2. In relazione a quanto previsto dall'articolo 12, comma 3, e dall'articolo 16, comma 1, lettera b), gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c), fanno carico all'unità di bilancio 1.1.2.1009 e al capitolo 6843 che si istituisce, per memoria, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con la denominazione <<Trasferimenti alle Province per la concessione agli apicoltori singoli o associati di finanziamenti per l'acquisto di alveari e famiglie di api>>.
3. In relazione a quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, lettera a), gli oneri derivanti dal disposto di cui agli articoli 14 e 15 fanno carico all'unità di bilancio 9.1.1.1159 e al capitolo 1520 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
4. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 17 fanno carico all'unità di bilancio 1.1.1.1009 e al capitolo 6813 che si istituisce, per memoria, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con la denominazione <<Finanziamento al Laboratorio Apistico Regionale per servizi di consulenza, diffusione di conoscenze scientifiche, realizzazione di pubblicazioni e di istruzione>>.