Art. 5
(Uso di fitofarmaci)
1. Durante il periodo di fioritura sono vietati i trattamenti con prodotti fitosanitari tossici per le api sulle colture erbacee, arboree, ornamentali e spontanee.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse agricole, di concerto con l'Assessore competente in materia di salute, sono individuate le modalità operative per la segnalazione delle morie da apicidi e il coordinamento nelle conseguenti attività di accertamento.
3. Con decreto del Direttore del Servizio competente in materia fitosanitaria può essere, altresì, prescritto l'impiego, anche fuori dal periodo di fioritura, di tecniche dirette a prevenire e a ovviare i danni causati dai trattamenti alle api e agli altri insetti pronubi.
Note:
1 Comma 2 sostituito da art. 34, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
2 Parole sostituite al comma 3 da art. 34, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014
Art. 6
(Denuncia degli alveari)
1. Chiunque detiene api in qualsiasi tipo di arnie situate nel territorio regionale provvede a denunciare i nuclei, gli alveari e gli apiari, entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno. Presso ogni apiario è, altresì, apposto un cartello recante il codice identificativo univoco dell'apicoltore.
2. Gli apicoltori possono provvedere alla denuncia di cui al comma 1 per il tramite degli organismi di cui all'articolo 3, comma 2, e, a tal fine, comunicano entro il 31 ottobre di ogni anno l'entità numerica, la tipologia e l'ubicazione dei nuclei, degli alveari e degli apiari. Gli organismi di cui all'articolo 3, comma 2, provvedono alla mappatura degli apiari e trasmettono alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole, alla Direzione centrale salute e protezione sociale e alle Aziende per i servizi sanitari competenti per territorio l'elenco degli apicoltori con l'indicazione della rispettiva consistenza e ubicazione degli apiari.
3. Gli apicoltori che non ottemperano all'obbligo della denuncia di cui al comma 1 non beneficiano dei finanziamenti previsti dalla presente legge.
Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 3, comma 26, lettera f), L. R. 25/2016
2 Comma 2 sostituito da art. 3, comma 26, lettera g), L. R. 25/2016
Art. 7
(Trasferimento di api e alveari)
1. Il trasferimento di alveari, nuclei e pacchi di api, effettuato al di fuori della pratica del nomadismo di cui al Capo III per la costituzione di nuovi apiari, è preventivamente comunicato agli organismi di cui all'articolo 3, comma 2, competenti per territorio.
2. Gli alveari, i nuclei e i pacchi di api provenienti da altre regioni o altri Stati sono accompagnati da certificazione sanitaria di origine che va inoltrata agli organismi di cui all'articolo 3, comma 2, e all'Azienda per i servizi sanitari competente per territorio.