Art. 8
(Nomadismo)
1. Per nomadismo si intende la conduzione dell'allevamento apistico a fini di incremento produttivo che prevede uno o pił spostamenti dell'apiario nel corso dell'anno.
2. La Regione promuove la pratica del nomadismo in applicazione dei principi di tutela sanitaria degli alveari, di miglior utilizzo del pascolo per le api e di rispetto dei diritti acquisiti dagli apicoltori nell'utilizzo delle postazioni.