Art. 7
(Trasferimento di api e alveari)
1. Il trasferimento di alveari, nuclei e pacchi di api, effettuato al di fuori della pratica del nomadismo di cui al Capo III per la costituzione di nuovi apiari, è preventivamente comunicato agli organismi di cui all'articolo 3, comma 2, competenti per territorio.
2. Gli alveari, i nuclei e i pacchi di api provenienti da altre regioni o altri Stati sono accompagnati da certificazione sanitaria di origine che va inoltrata agli organismi di cui all'articolo 3, comma 2, e all'Azienda per i servizi sanitari competente per territorio.