Art. 6
(Denuncia degli alveari)
1. Chiunque detiene api in qualsiasi tipo di arnie situate nel territorio regionale provvede a denunciare i nuclei, gli alveari e gli apiari, entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno. Presso ogni apiario è, altresì, apposto un cartello recante il codice identificativo univoco dell'apicoltore.
2. Gli apicoltori possono provvedere alla denuncia di cui al comma 1 per il tramite degli organismi di cui all'articolo 3, comma 2, e, a tal fine, comunicano entro il 31 ottobre di ogni anno l'entità numerica, la tipologia e l'ubicazione dei nuclei, degli alveari e degli apiari. Gli organismi di cui all'articolo 3, comma 2, provvedono alla mappatura degli apiari e trasmettono alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole, alla Direzione centrale salute e protezione sociale e alle Aziende per i servizi sanitari competenti per territorio l'elenco degli apicoltori con l'indicazione della rispettiva consistenza e ubicazione degli apiari.
3. Gli apicoltori che non ottemperano all'obbligo della denuncia di cui al comma 1 non beneficiano dei finanziamenti previsti dalla presente legge.
Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 3, comma 26, lettera f), L. R. 25/2016 , con effetto dall'1/1/2017.
2 Comma 2 sostituito da art. 3, comma 26, lettera g), L. R. 25/2016 , con effetto dall'1/1/2017.