Art. 6
1. Chiunque detiene api in qualsiasi tipo di arnie situate nel territorio regionale provvede a denunciare i nuclei, gli alveari e gli apiari, entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno. La denuncia è assolta con l'adempimento degli obblighi previsti per la registrazione e l'aggiornamento della Banca Dati dell'Anagrafe Apistica Nazionale.
2. Gli apicoltori possono provvedere alla denuncia di cui al comma 1 per il tramite degli organismi di cui all'articolo 3, comma 2.
Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 3, comma 26, lettera f), L. R. 25/2016 , con effetto dall'1/1/2017.
2 Comma 2 sostituito da art. 3, comma 26, lettera g), L. R. 25/2016 , con effetto dall'1/1/2017.
3 Articolo sostituito da art. 3, comma 3, lettera c), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.