Legge regionale 18 marzo 2010, n. 6 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura.
Art. 4
 (Esperti apistici)
3. Gli esperti apistici iscritti negli elenchi provinciali di cui al comma 1 collaborano con le autorità sanitarie e supportano gli organismi associativi di cui all'articolo 3 nello svolgimento delle proprie funzioni di carattere tecnico.
5. Al fine del recupero degli sciami, il Corpo dei Vigili del Fuoco si può avvalere degli esperti apistici iscritti negli elenchi di cui al comma 1.
6. Coloro che hanno superato il corso di esperto apistico presso il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in Agricoltura (CRA) Api di Bologna, ovvero l'esame di apicoltura organizzato da un istituto universitario, possono iscriversi all'elenco di cui al comma 1 se dimostrano di aver svolto attività apistica per un periodo non inferiore a tre anni.
Note:
1 Parole sostituite al comma 8 da art. 3, comma 26, lettera d), L. R. 25/2016 , con effetto dall'1/1/2017.
2 Parole sostituite alla lettera b) del comma 2 da art. 3, comma 26, lettera d), L. R. 25/2016 , con effetto dall'1/1/2017.
3 Parole sostituite al comma 7 da art. 3, comma 26, lettera e), L. R. 25/2016 , con effetto dall'1/1/2017.
4 Comma 1 sostituito da art. 3, comma 3, lettera a), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
5 Comma 4 abrogato da art. 3, comma 3, lettera b), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
6 Comma 7 abrogato da art. 3, comma 3, lettera b), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.