Legge regionale 18 marzo 2010, n. 6 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura.
Art. 22
 (Abrogazioni)
1.
Sono abrogate le seguenti norme:

b) la legge regionale 29 marzo 1988, n. 16 (Norme per la valorizzazione e la tutela dell'apicoltura e per la salvaguardia dell'ambiente naturale);
d) la legge regionale 16 dicembre 1991, n. 61 (Estensione dell'ambito di applicazione della legge regionale 29 marzo 1988, n. 16, in materia di apicoltura);
e) il Capo I e l'articolo 17 della legge regionale 17 luglio 1992, n. 20 (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 29 marzo 1988, n. 16, in materia di apicoltura e alla legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, concernente il Fondo di rotazione regionale. Norme di interpretazione, modificazione ed integrazione di altre leggi regionali nel settore dell'agricoltura. Interventi di razionalizzazione, ammodernamento e sviluppo di alcuni comparti produttivi del settore primario);
f) l'articolo 211 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 (modificativo ed integrativo delle leggi regionali 16/1988 e 20/1992);
h) l'articolo 45 e i commi 3 e 4 dell'articolo 84 della legge regionale 13 luglio 1998, n. 12 (Nuove norme in materia di incentivi ed interventi economici in agricoltura nonché norme di riprogrammazione del DOCUP obiettivo 5 b) e procedure di attuazione delle iniziative comunitarie Interreg II);
j) la lettera f) del comma 2 dell'articolo 9, la lettera i) del comma 2 dell'articolo 12 e l'articolo 33 della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport).