Art. 2
(Definizioni)
1.
Per quanto non previsto dalla legge 313/2004, ai fini della presente legge si intende per:
a) favo da nido: la costruzione di cera effettuata dalle api entro un apposito telaio ove si sviluppa la colonia;
b) famiglia: la colonia di api con regina avente un numero di favi da nido coperti da api superiori a cinque;
c) nucleo: la famiglia di api avente fino a cinque favi da nido coperti da api;
d) alveare stanziale: l'alveare che non viene spostato nel corso dell'anno.
Note:
1 Parole sostituite alla lettera b) del comma 1 da art. 3, comma 26, lettera a), L. R. 25/2016 . La sostituzione non è stata effettuata in quanto la parola "sei" è già presente nel testo.
2 Lettera c) del comma 1 sostituita da art. 3, comma 26, lettera b), L. R. 25/2016
3 Parole sostituite alla lettera b) del comma 1 da art. 41, comma 1, L. R. 28/2017