Art. 19
(Vigilanza e controllo)
1. Le funzioni di vigilanza e controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge sono esercitate dalle Aziende per i servizi sanitari, ferma restando la competenza dei soggetti cui sono attribuiti i poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle leggi vigenti.
2. Le sanzioni amministrative sono irrogate dalle Aziende per i servizi sanitari competenti per territorio; ai relativi procedimenti si applicano le disposizioni della
legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali).
Note:
1 Parole soppresse al comma 1 da art. 3, comma 26, lettera r), L. R. 25/2016