Legge regionale 18 marzo 2010, n. 6 - TESTO VIGENTE dal 14/06/2022
Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura.
Art. 16
(Oneri finanziari a carico della Regione)
(1)
1.
Agli oneri finanziari previsti per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 13, 14 e 15 l'Amministrazione regionale provvede:
a)
con risorse proprie;
b)
con le risorse statali assegnate alla Regione.
Note:
1
Articolo sostituito da art. 3, comma 26, lettera o), L. R. 25/2016