Art. 15
(Convenzioni con gli organismi associativi tra apicoltori)
1. Il Servizio regionale competente stipula apposite convenzioni con gli organismi di cui all'articolo 3, comma 2, a sostegno degli oneri derivanti agli stessi dall'esercizio delle attivitą di cui all'articolo 3, comma 4, e agli articoli 6, 7, 9, 10 e 11.
Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 3, comma 26, lettera n), L. R. 25/2016 , con effetto dall'1/1/2017.