Legge regionale 18 marzo 2010, n. 6 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura.
Art. 14
3. Gli interventi di cui al comma 2 sono rivolti a tutti gli apicoltori del territorio interessato.
4. L'adesione agli organismi di cui all'articolo 3, comma 2, non costituisce condizione per accedere alle azioni e ai servizi medesimi; gli eventuali contributi alle spese amministrative di tali organismi da parte di soggetti non aderenti sono limitati ai costi relativi alle azioni e ai servizi prestati.
5. Con uno o più regolamenti regionali sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti per le iniziative di cui al comma 2, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 3, comma 26, lettera m), L. R. 25/2016 , con effetto dall'1/1/2017.
2 Rubrica dell'articolo modificata da art. 2, comma 1, lettera a), L. R. 12/2018
3 Comma 1 sostituito da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 12/2018
4 Lettera c bis) del comma 2 aggiunta da art. 2, comma 1, lettera c), L. R. 12/2018
5 Comma 4 bis aggiunto da art. 12, comma 1, L. R. 8/2022
6 Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 3, lettera e), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
7 Lettera a) del comma 2 abrogata da art. 3, comma 3, lettera f), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
8 Parole soppresse alla lettera c) del comma 2 da art. 3, comma 3, lettera g), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
9 Parole soppresse al comma 4 bis da art. 3, comma 3, lettera h), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.