Legge regionale 18 marzo 2010, n. 6 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura.
Art. 13
2. I finanziamenti per le iniziative di cui al comma 1, lettera a), sono concessi agli apicoltori, titolari di partita IVA, possessori di almeno venticinque alveari.
3. I finanziamenti per le iniziative di cui al comma 1, lettere b) e c), sono concessi agli apicoltori, titolari di partita IVA, che raggiungono una consistenza minima di quindici alveari, tenuto conto delle unitā giā denunciate e di quelle da acquistare con i contributi di cui al presente articolo.
5. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalitā di concessione dei finanziamenti per le iniziative di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 3, comma 26, lettera l), L. R. 25/2016 , con effetto dall'1/1/2017.
2 Lettera b) del comma 1 sostituita da art. 3, comma 3, lettera d), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.