Art. 11
(Deroga all'obbligo dell'autorizzazione)
1.
Il trasferimento degli alveari č consentito anche in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 10 nei seguenti casi eccezionali:
a) per esigenze di utilizzo di pascoli che, in ragione delle coltivazioni ivi praticate, non potevano essere conosciuti dall'apicoltore al 31 gennaio dell'anno precedente;
b) per necessitā di garantire la sopravvivenza delle api.
2. Entro cinque giorni dal trasferimento, gli apicoltori inviano apposita comunicazione agli organismi di cui all'articolo 3, comma 2, secondo le modalitā previste dall'articolo 7.
Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 3, comma 26, lettera j), L. R. 25/2016 , con effetto dall'1/1/2017.