1. La Regione Friuli Venezia Giulia, riconoscendo l'apicoltura quale attivitą indispensabile per la salvaguardia della biodiversitą ambientale e per lo sviluppo quantitativo e qualitativo delle produzioni agricole, tutela la sanitą degli alveari e promuove l'attivitą apistica in applicazione dei principi della
legge 24 dicembre 2004, n. 313 (Disciplina dell'apicoltura), sulla base delle caratteristiche del proprio territorio agro-forestale e delle risorse nettarifere e pollinifere ivi disponibili.