Legge regionale 17 febbraio 2010, n. 5 - TESTO VIGENTE dal 01/12/2016

Valorizzazione dei dialetti di origine veneta parlati nella regione Friuli Venezia Giulia.
CAPO III
 ATTUAZIONE DELLA LEGGE
Art. 9
Note:
1Parole sostituite al comma 3 da art. 6, comma 214, L. R. 14/2012 , a decorrere dall'anno 2013, come stabilito dal comma 215 del medesimo art. 6 L.R. 14/2012.
2Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 10, lettera a), L. R. 33/2015
3Parole sostituite al comma 4 da art. 3, comma 10, lettera b), L. R. 33/2015
4Rubrica dell'articolo modificata da art. 6, comma 2, lettera a), L. R. 17/2016
5Parole soppresse al comma 1 da art. 6, comma 2, lettera b), L. R. 17/2016
6Comma 2 abrogato da art. 6, comma 2, lettera c), L. R. 17/2016
7Comma 3 abrogato da art. 6, comma 2, lettera c), L. R. 17/2016
8Parole aggiunte al comma 4 da art. 6, comma 2, lettera d), L. R. 17/2016
Art. 10
 (Comitato regionale per la valorizzazione dei dialetti di origine veneta)
1. È istituito, presso la Direzione centrale competente in materia di cultura, il Comitato regionale per la valorizzazione dei dialetti di cui all'articolo 2.
4. Il Comitato dura in carica per la legislatura. I componenti possono essere rieletti.
5. Il Comitato adotta un regolamento interno per l'organizzazione e la disciplina dei lavori.
7. Il Comitato è costituito entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Note:
1Comma 6 sostituito da art. 6, comma 7, L. R. 15/2014
2Lettera a) del comma 2 sostituita da art. 6, comma 3, lettera a), L. R. 17/2016
3Lettera b) del comma 2 abrogata da art. 6, comma 3, lettera b), L. R. 17/2016
Art. 11

( ABROGATO )

Note:
1Comma 2 sostituito da art. 6, comma 13, L. R. 27/2014
2Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 6, comma 44, L. R. 20/2015
3Articolo abrogato da art. 3, comma 10, lettera c), L. R. 33/2015